Ordinanza n. 1195/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera comunale n. 8/2021; è inoltre chiesto l’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la presa in carico delle opere da parte del Comune
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale n. 8/2021, chiedendo anche di accertare che la lottizzante abbia realizzato le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Is Arenas e di condannare il Comune a prenderle in carico per stralci funzionali, conformemente alla convenzione e agli atti connessi. Nel corso dell’istruttoria è stata disposta una CTU. L’ordinanza affronta una contestazione del Comune circa la tardività del deposito nel fascicolo telematico delle osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, depositate il 23 settembre 2026 rispetto al termine del 20 settembre: le ricorrenti ne chiedevano, secondo quanto riportato, l’inammissibilità e lo stralcio, nonché l’esonero del CTU dal replicarvi.
La decisione
Il TAR accoglie la richiesta motivata del CTU di prorogare di 60 giorni il termine per depositare la relazione definitiva, fissandolo al 4 dicembre 2026, e rinvia la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Respinge la tesi secondo cui le osservazioni del consulente di parte comunale, depositate nel fascicolo il 23 settembre anziché entro il 20 settembre 2026, sarebbero per ciò solo inammissibili e da stralciare: il termine di cui all’art. 195, ultimo comma, c.p.c. è ordinatorio e acceleratorio, e le critiche alla CTU sono argomentazioni difensive riproponibili anche nelle memorie ex art. 73 c.p.a.; le altre parti possono replicare e non hanno interesse a ottenere lo stralcio. Il CTU deve quindi considerare quanto ricevuto dal consulente di parte nel contraddittorio peritale. La controversia principale non è definita.
Norme richiamate
art. 195, ultimo comma, c.p.c.
al tempo stesso, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare.
Il termine per le osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio è ordinatorio e acceleratorio; la sua funzione si esaurisce nel subprocedimento peritale e il suo superamento non comporta, di per sé, l’inammissibilità delle osservazioni.
art. 73 c.p.a.
Quanto al deposito delle osservazioni nel fascicolo telematico di questo giudizio, il Collegio deve evidenziare come le stesse argomentazioni sarebbero liberamente riproponibili dalla difesa comunale nell’ambito delle proprie memorie ex art. 73 cod. proc. amm., con conseguente possibilità per tutte le parti di replicarvi.
Le critiche alla CTU possono essere riproposte nelle memorie ex art. 73 c.p.a.; poiché le altre parti possono replicare, non sussiste interesse a ottenere lo stralcio del deposito contenente tali argomentazioni.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio costituiscono argomentazioni difensive e possono essere formulati anche successivamente al termine assegnato per le osservazioni, purché resti garantita alle altre parti la possibilità di replicare.
- Il termine previsto dall’art. 195, ultimo comma, c.p.c. per le osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; la sua scadenza non determina automaticamente l’inammissibilità delle osservazioni, la cui funzione procedimentale si esaurisce con il deposito della relazione dell’ausiliare.
- Non sussiste interesse a chiedere lo stralcio dal fascicolo di osservazioni alla CTU quando le medesime argomentazioni difensive possono essere riproposte nelle memorie ex art. 73 c.p.a. e le altre parti possono replicarvi.
Come è indicizzato
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