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Ordinanza

Ordinanza n. 5712/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202605645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe AM48 in Campania, nella parte in cui il candidato è stato escluso, nonché gli atti di valutazione dei titoli e quelli conseguenti di immissione in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe AM48, approvata e ripubblicata nel 2026, lamentando il mancato riconoscimento di 7,50 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza. Il titolo era stato dichiarato nella domanda ai fini dell’accesso alla classe A46, ma non nell’apposita sezione della domanda relativa alla valutazione dei titoli. Il ricorrente ha dedotto un’unica censura di illegittimità dell’azione amministrativa per il mancato riconoscimento del punteggio; gli erano stati attribuiti complessivamente 218 punti: 88 per la prova scritta, 100 per quella orale e 30 per i titoli.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della censura sul punteggio. Ha rilevato che, trattandosi di procedura riferita al PNRR, l’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022 configura come parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR; il ricorso era stato notificato al Ministero e all’USR, ma non alle altre amministrazioni statali coinvolte nell’attuazione. Ha quindi ordinato al ricorrente di integrare la notificazione nei loro confronti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’USR Campania del testo integrale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; per l’attività di pubblicazione il ricorrente deve versare € 30. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    in base al quale sono “parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del cod. proc. amm.”

    Nei giudizi relativi agli interventi PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie e il contraddittorio deve essere integrato secondo l’art. 49 c.p.a.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    “L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”

    L’integrazione del contraddittorio può essere omessa soltanto se il ricorso è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; non ricorrendo tale ipotesi, il giudice ne ordina l’integrazione.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    “al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati”

    Per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami e disciplinare modalità di pubblicazione idonee a consentire la conoscenza effettiva del ricorso, senza richiedere necessariamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a interventi PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022; il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni secondo le regole applicabili alla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato.
  • Il giudice può omettere l’ordine di integrazione del contraddittorio soltanto quando il ricorso risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; altrimenti deve disporre l’integrazione nei confronti delle parti necessarie e dei controinteressati.
  • Quando i controinteressati sono numerosi, la notifica per pubblici proclami può essere effettuata con modalità stabilite dal giudice, anche mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione, purché siano predisposte misure idonee a rendere concretamente conoscibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPartecipazione procedimentale

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