Sentenza del 26/01/2015 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTENZIOSO - Notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata "on line" di Poste Italiane - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, non fosse possibile equiparare la raccomandata "on line" alla modalità di spedizione formalmente prescritta dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato spedito tramite il servizio di raccomandata "on line" di Poste Italiane. La questione riguardava la possibilità di equiparare tale modalità alla notificazione a mezzo posta prevista dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede la spedizione del ricorso in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
La norma è stata interpretata in senso formale e rigoroso: la modalità di notificazione deve corrispondere esattamente a quella prevista dalla legge. In mancanza di una modifica legislativa espressa, la raccomandata "on line" non può essere considerata equivalente alla raccomandata tradizionale in plico senza busta con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le modalità di notificazione previste dalla legge devono essere rispettate rigorosamente, soprattutto quando la norma prescrive specifiche caratteristiche del plico e dell'avviso di ricevimento.
- Un servizio postale tecnologicamente equivalente o più moderno non è automaticamente equiparato alla modalità legale prescritta: occorre una previsione normativa espressa o un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole.
- Prima di notificare un ricorso mediante strumenti postali innovativi, è opportuno verificare che siano espressamente riconosciuti dalla disciplina processuale applicabile; in caso contrario, si rischia l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La conformità sostanziale della trasmissione o la prova della ricezione da parte dell'ente non necessariamente sanano il mancato rispetto della forma di notificazione richiesta dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →