Cassazione Penale, Sentenza n. 10419/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato per vizio di motivazione contestando: a) la valutazione delle emergenze investigative; b) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" sulla base del contesto ambientale, in assenza di riscontri diretti del comportamento mafioso; c) la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la distanza temporale della condotta e la mancata reiterazione di reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e coerente, considerando attendibili le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri testimoniali che individuavano Pollicina come autore, il quale richiedeva denaro per "protezione" con minacce. Ha condiviso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sul presupposto dell'estorsione "ambientale" e ha valutato sussistenti le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione, tenuto conto della gravità, della sistematicità del comportamento, della presenza in pubblico e dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorso viene respinto come inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre viene disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; dalla decisione non consegue la rimessione in libertà.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'aggravante del "metodo mafioso" possa essere integrata dall'estorsione cd. "ambientale", cioè dalla richiesta di "protezione" in un territorio soggetto all'influsso di consorterie mafiose, anche senza minacce esplicite o conoscenza da parte della vittima dell'appartenenza a un clan.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati gravi; spetta al ricorrente fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
Stabilisce la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione con la condanna della parte al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché si provveda agli adempimenti previsti dal comma 1-bis in caso di permanenza della misura custodiale.
art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma storica)
art. 7, d.l. 13/05/1991 n.152, conv. nella legge 12/07/1991 n.203
Norma storica da cui deriva la disciplina dell'aggravante per il "metodo mafioso" applicata, ora ricompresa nell'art. 416-bis.1 c.p.; la giurisprudenza la interpreta estensivamente in tema di estorsione ambientale.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628
Principio sull'ammissibilità del ricorso avverso misure cautelari: la Cassazione ammette censure che deducano l'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari solo se denunciano violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non sono ammesse riesamine dei fatti.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone)
Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115
Conferma che l'estorsione "ambientale" integra l'aggravante del metodo mafioso quando la richiesta di pagamento per "protezione" avviene in un contesto notoriamente assoggettato a influenze mafiose, senza necessità che la vittima conosca l'appartenenza dell'estorsore a un clan.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari personali è frequentemente inammissibile se si limita a contestare la valutazione dei fatti: occorre lamentare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche per estorsioni "ambientali", cioè quando la richiesta di "protezione" avviene in un contesto territorialmente condizionato dalla presenza di consorterie mafiose, senza bisogno di prove della conoscenza della vittima sull'appartenenza al clan.
- La mera assenza di una minaccia esplicita non esclude là qualificazione mafiosa se la condotta e il contesto dimostrano l'effetto intimidatorio e la richiesta di denaro per "protezione".
- Per la conferma della custodia cautelare rilevano elementi indiziari quali la sistematicità delle condotte, l'aggressività in luogo pubblico e alla presenza di testimoni, la riconoscibilità degli autori e i precedenti penali, che possono giustificare il pericolo di reiterazione.
- Chi impugna una decisione cautelare deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura (art. 275, co. 3 c.p.p.), non può limitarsi a una diversa valutazione probatoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso oneri economici (spese processuali e sanzione in favore della Cassa delle Ammende) e non determina la rimessione in libertà.
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