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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2614 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava gli avvisi di comunicazione di irregolarità relativi all’ISI per l’anno 2004, sostenendo che l’imposta dovesse essere determinata in proporzione ai soli mesi di effettivo funzionamento degli apparecchi, utilizzati per circa quattro mesi e poi rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004. Deduceva inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 14-bis del D.P.R. n. 640/1972 e dell’art. 39 del D.L. n. 369/2003, nonché omessa o insufficiente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio, l’ISI doveva essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo e per l’intero importo annuale, senza possibilità di parametrarla al periodo di effettivo utilizzo. Il ragguaglio temporale era previsto soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo. La successiva rimozione o demolizione degli apparecchi entro il 2004 non incideva sull’imposta già dovuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis

    Il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7, TULPS, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio.

    Per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio l’imposta è annuale e forfetaria; non può essere ridotta in base ai mesi di effettivo funzionamento o alla successiva rimozione degli apparecchi.

  • D.L. n. 369 del 2003, art. 39

    È richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la relativa censura e conferma l’applicazione dell’imposta annuale forfetaria.

  • D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis

    La possibilità di rapportare l’imposta al periodo di utilizzo opera soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo dell’anno, non per quelli già posseduti all’inizio dell’anno.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 22, comma 3

    Prevedeva la rimozione e demolizione entro il 31 maggio 2004 degli apparecchi indicati dall’art. 110, comma 7, TULPS, ma tale obbligo non comportava una riduzione proporzionale dell’ISI già dovuta su base annuale.

  • D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata ritenuta infondata.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La ricorrente lamentava una mancata pronuncia sulle proprie argomentazioni, ma la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante.

Massime di principio

  • Quando un tributo è determinato forfetariamente su base annuale, la successiva riduzione del periodo di utilizzo del bene non consente automaticamente di proporzionare l’imposta ai mesi di effettiva attività.
  • Occorre distinguere tra beni già posseduti all’inizio dell’anno e beni installati successivamente: il legislatore può prevedere regole diverse, inclusa la possibilità di un calcolo proporzionale soltanto per le nuove installazioni.
  • La rimozione, demolizione o cessazione anticipata dell’utilizzo di un bene non elimina l’obbligazione tributaria già sorta, salvo che la normativa preveda espressamente un rimborso, un conguaglio o un frazionamento temporale.
  • In presenza di una disciplina speciale e forfetaria, non è possibile sostituire il criterio legale con il parametro dell’effettivo utilizzo sulla base di valutazioni di equità o di durata concreta dell’attività.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale verificare la data di possesso o installazione dell’apparecchio, il termine di pagamento previsto dalla legge e l’eventuale esistenza di disposizioni specifiche per cessazione, rimozione o demolizione.

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