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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10737/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione di legge per avere la Corte d'appello inquadrato la sua condotta nella fattispecie di uccellagione (art. 30 lett. e) legge 157/1992) mentre, secondo la difesa, il prelievo con le mani di "piccoli nati" dovrebbe essere ricondotto alla lettera h) dello stesso art. 30 (ipotesi di caccia con mezzi vietati) alla luce del testo dell'art. 3 della legge sulla caccia. In subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite a causa di presunti contrasti giurisprudenziali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la qualificazione della condotta come uccellagione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e) della legge 157/1992 ritenendo che l'art. 3 (divieto di uccellagione) includa, per il tenore letterale e per ragioni logico-sistematiche e di ratio legis, anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati quando questo avvenga con mezzi diversi dalle armi da fuoco e abbia potenzialità offensiva indeterminata o comporti maggiore sofferenza per gli animali. La Corte ha richiamato precedenti consolidati che definiscono l'uccellagione come qualsiasi atto diretto alla cattura con mezzi diversi dalle armi da sparo, comprensivo degli atti preparatori (ricerca, appostamenti). Nel caso concreto la condotta è stata ritenuta sanzionabile in quanto consistente nel prelievo reiterato e traumatico di 320 uccellini non autosufficienti, effettuato con ricerca, appostamenti e modalità idonee a cagionare sofferenza e depauperamento della fauna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 3

    Divieto di uccellagione: vieta ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati

    La Corte interpreta il termine "nonché" come inclusivo: il prelievo di uova, nidi e piccoli nati rientra nel divieto di uccellagione se effettuato con mezzi diversi dalle armi da fuoco e con potenzialità offensiva indeterminata o comportante maggiore sofferenza

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. e) e lett. h)

    lett. e) sanziona l'uccellagione; lett. h) riguarda la caccia con mezzi vietati

    La Corte conferma che la lett. e) comprende anche atti preparatori e il prelievo di piccoli nati quando sussistono le condizioni di potenzialità offensiva indeterminata o maggiore sofferenza; la lett. h) non esclude tale ricaduta quando il fatto presenta le caratteristiche tipiche dell'uccellagione

  • Giurisprudenza richiamata (esempi)

    Sez. 3, n. 4918 del 10/04/1996 Giusti; Sez. 3, n. 9574 del 08/10/1996 Feltrini; Sez. 3, n. 7861 del 12/01/2016 Vassalini; altre pronunce citate nella sentenza

    Costituiscono principio applicativo che l'uccellagione è integrata da qualsiasi atto diretto alla cattura con mezzi diversi dalle armi da fuoco, comprensivo degli atti preparatori (ricerca, appostamenti) e anche del prelievo di uova, nidi e piccoli nati quando vi sia potenzialità offensiva indeterminata o sofferenza per gli animali; tuttavia casi di esiguo numero e limitata potenzialità offensiva sono stati ritenuti non integrativi del reato

Massime di principio

  • Il prelievo di uova, nidi o piccoli nati può integrare il reato di uccellagione (art. 30 lett. e) legge 157/1992) quando sia effettuato con mezzi diversi dalle armi da fuoco e presenti potenzialità offensive indeterminate o comporti maggiore sofferenza per gli animali
  • Fattori decisivi per la qualificazione: numero di esemplari prelevati, modalità del prelievo (traumatico o non), reiterazione dell'azione, presenza di ricerca/appostamenti e la concreta potenzialità di depauperamento della fauna
  • Casi di prelievo limitato in numero e privi di elementi di sofferenza o potenzialità offensiva possono non integrare l'uccellagione e, a seconda dei casi, essere qualificati diversamente
  • Nella valutazione occorre valorizzare il dato testuale della legge (art. 3) e la ratio di tutela preventiva della fauna selvatica: interpretazioni restrittive che escludano sistematicamente il prelievo di piccoli nati comporterebbero vuoti di tutela
  • In presenza di giurisprudenza apparentemente contrastante, la distinzione va ricercata nelle concrete modalità e nella potenzialità offensiva dell'atto; in caso di dubbio strategico è possibile chiedere la rimessione alle Sezioni Unite se il contrasto è effettivamente di principio
  • Per chi è indagato/accusato: documentare le modalità del fatto (numero, modalità, presenza o meno di sofferenza) e valutare la strategia difensiva in rapporto ai fattori sopra indicati; per chi agisce in prevenzione/controllo: raccogliere prove della ricerca, reiterazione e potenziale impatto su popolazioni per sostenere la qualificazione come uccellagione

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