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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16472/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione, disposta ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per particolare tenuità del fatto in procedimento per calunnia. Il ricorrente (avvocato) contestava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le affermazioni rese in arringa difensiva (riguardo alla inesistenza di buoni carburante e ad annotazioni false sulla carta di circolazione) erano pertinenti alla prova del reato di corruzione del proprio assistito e dunque rientravano nel mandato difensivo; inoltre ha dedotto interesse ad impugnare per le conseguenze pratiche dell'archiviazione (rischio disciplinare, iscrizione nel casellario, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato come infondato. Ha ritenuto che il GIP avesse correttamente valutato che: a) l'inesistenza oggettiva dei buoni carburante non fosse decisiva rispetto all'imputazione (che riguardava la promessa corruttiva e non la dazione materiale); b) le espressioni del ricorrente erano gravi, specifiche e non ricondotte a mera contestazione tecnico-giuridica degli elementi probatori; c) sussisteva l'elemento soggettivo della calunnia, desumibile dalle modalità della condotta e dall'assenza di una denuncia formale con allegazioni serie e specifiche. La Corte ha altresì osservato che la tutela del mandato difensivo esclude responsabilità solo se le affermazioni non eccedono l'essenzialità e la necessità funzionale alla difesa; nel caso concreto tale correlazione funzionale è risultata mancata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    L'archiviazione per particolare tenuità del fatto postula accertamento sulla sussistenza del fatto, sulla rilevanza penale e sulla responsabilità dell'indagato; le pronunce ai sensi dell'art. 131-bis possono avere effetti concreti sfavorevoli (iscrizione nel casellario, incidenza sulla non abitualità del reato, effetti su benefici penali).

  • art. 410-bis c.p.p.

    La sentenza osserva che nel caso non è stata dedotta violazione del contraddittorio prevista dalla norma che renderebbe il provvedimento reclamabile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 411, comma 1-bis c.p.p.

    L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa ex art. 411, comma 1-bis, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge se l'indagato si è opposto alla richiesta di archiviazione.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Riferimento costituzionale che giustifica il ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla sfera dei diritti dell'indagato, come le archiviazioni impugnabili.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'archiviazione per particolare tenuità implica un accertamento sul fatto e sulla responsabilità, con conseguenze ai fini della valutazione dell'abitualità del reato.

  • Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 (De Martino)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui le pronunce ex art. 131-bis devono essere iscritte nel casellario giudiziale, incidendo su future valutazioni di non abitualità.

Massime di principio

  • L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) comporta comunque un accertamento sul fatto e sulla responsabilità e può produrre effetti negativi per l'indagato (iscrizione nel casellario, impatto su benefici): pertanto, se l'indagato si oppone, l'ordinanza è impugnabile in Cassazione.
  • Le affermazioni svolte nell'esercizio del mandato difensivo sono esenti da responsabilità solo se strettamente pertinenti, necessarie e proporzionate alla contestazione: l'addebito falso deve risultare privo di "ragionevoli alternative" quale mezzo indispensabile per la confutazione dell'accusa.
  • Per configurare la calunnia è necessaria anche la componente soggettiva (consapevolezza dell'innocenza della persona accusata e intenzionalità): questa può essere desunta dalle modalità della condotta, dall'assenza di denunce formali con elementi specifici e dal carattere 'gratuito' delle accuse.
  • Nel valutare la pertinenza delle osservazioni difensive il giudice valuta il contenuto concreto e la funzionalità delle affermazioni alla strategia difensiva: argomentazioni tecniche critiche su elementi probatori sono difendibili, ma accuse precise e gravi contro terzi, senza elementi probatori, possono travalicare il mandato.
  • Chi intende impugnare un'archiviazione ex art. 131-bis deve focalizzarsi su vizi di legge o di motivazione e, se sostiene la protezione del mandato difensivo, dimostrare che le affermazioni erano effettivamente necessarie e non esistessero alternative ragionevoli.

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