Sentenza n. 810/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 883 del 16.10.2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 2520/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 883 del 16 ottobre 2023, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 883 del 16 ottobre 2023, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la sentenza era stata notificata al Ministero il 18 ottobre 2023, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo al ricorrente le somme riconosciute dal titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato, da presentare dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto tale termine risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato che impone all’amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una somma determinata, il giudice deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e può conferirgli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; la liquidazione può essere contenuta quando la controversia abbia carattere seriale e presenti un ridotto livello di complessità.
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