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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13333 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a S.T. il 14 giugno 2005. La CTP di Roma, con sentenza n. 351/02/2008, aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva l’iscrizione a ruolo; la CTR di Roma aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile l’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, denunciava violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 17 e 23 del D.Lgs. n. 46/1999 e dell’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, contestando la decadenza dall’iscrizione a ruolo. S.T. eccepiva preliminarmente che la sentenza d’appello gli era stata notificata l’11 luglio 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare il motivo di merito. Verificata la notifica della sentenza d’appello, ha rilevato che l’Agenzia non aveva depositato, entro il termine previsto, una copia della sentenza recante l’attestazione di avvenuta notifica, come richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. L’improcedibilità è stata dichiarata indipendentemente dalla verifica della tempestività del ricorso. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge. Resta ferma la decisione della CTR favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, c.p.c.

    qualora, o in base ad eccezione del controricorrente, o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. , comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso

    Quando risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente per Cassazione deve depositarne entro il termine di legge la copia con l’attestazione della notifica. Se manca tale deposito, il ricorso è improcedibile, a prescindere dalla sua tempestività.

  • Art. 369, comma 1, c.p.c.

    deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. , comma 1

    Il deposito della copia della sentenza impugnata deve essere effettuato entro il termine stabilito dal comma 1; l’omissione, nel caso di sentenza notificata, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se dagli atti o dall’eccezione del resistente emerge che la sentenza impugnata è stata notificata, la Corte deve verificare d’ufficio il deposito della copia con attestazione di notifica, anche senza che sia prima necessario stabilire se il ricorso sia tempestivo.
  • La mancata produzione della copia notificata della sentenza entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. determina l’improcedibilità del ricorso per Cassazione e impedisce l’esame delle censure di merito.
  • L’improcedibilità processuale lascia ferma la decisione impugnata e può comportare la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità.

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