Ordinanza n. 1412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1351/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado, incidendo sulla pretesa di recupero del debito relativo al prelievo latte
Esito
Favorevole al resistente (debitori appellati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Veneto, sostenendo la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dalla sua perdurante efficacia. In particolare, AGEA ha dedotto che l’esecuzione della sentenza avrebbe impedito ad AGEA e allo Stato italiano di procedere integralmente e tempestivamente al recupero delle somme dovute a titolo di prelievo latte, considerata anche la responsabilità diretta dello Stato italiano, secondo il diritto dell’Unione europea, per il mancato recupero delle somme dovute a titolo di prelievo sulle quote latte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’allegazione delle amministrazioni fosse limitata al rischio di ritardo o mancato recupero delle somme, senza una dimostrazione sufficiente della gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare. Il Collegio ha inoltre valorizzato la condotta processuale di AGEA, che non si era costituita in primo grado ed era rimasta silente nonostante un puntuale ordine di integrazione istruttoria; tale condotta è stata considerata non coerente con l’urgenza prospettata in appello. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, è stata quindi accordata prevalenza all’interesse degli appellati a non essere esposti, nelle more del giudizio, al pagamento del debito richiesto dall’amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari, con specifico riferimento alla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Diritto dell’Unione europea in materia di prelievo sulle quote latte
È stato richiamato dalle amministrazioni per sostenere la responsabilità dello Stato italiano in caso di mancato recupero delle somme dovute; il richiamo, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il requisito cautelare della gravità e irreparabilità del pregiudizio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza impugnata richiede una dimostrazione concreta e adeguatamente circostanziata della gravità e irreparabilità del pregiudizio; la mera allegazione del rischio di ritardo o mancato recupero di somme pubbliche non è sufficiente.
- Nel giudizio cautelare d’appello, la valutazione dell’urgenza può essere effettuata anche alla luce della complessiva condotta processuale della parte istante: la mancata costituzione in primo grado e il silenzio rispetto a un ordine istruttorio possono contraddire l’urgenza successivamente prospettata.
- Quando l’amministrazione non dimostri adeguatamente il pregiudizio cautelare e siano contrapposti l’interesse pubblico al recupero di somme e l’interesse privato a non pagarle prima della definizione del giudizio, il giudice può accordare prevalenza a quest’ultimo nelle more del processo.
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