Sentenza del 28/06/2016 n. 13313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia aveva recuperato la maggiore imposta, revocando le agevolazioni “prima casa” perché l’immobile era considerato di lusso, avendo una superficie superiore a 240 mq. I contribuenti sostenevano che nel calcolo fossero stati inclusi seminterrato e mansarda privi di abitabilità. L’Agenzia, con il primo motivo di ricorso per cassazione, contestava l’equiparazione tra “superficie utile” e “superficie abitabile”; con il secondo riproponeva la questione sotto il profilo del vizio di motivazione. I contribuenti chiedevano inoltre l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23/2011, che dal 1° gennaio 2014 ha ancorato il trattamento agevolato alla classificazione catastale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: per individuare la superficie utile rilevante ai fini della qualificazione dell’immobile come di lusso, non è necessario che i locali siano abitabili; rileva se siano idonei a costituire un unico alloggio padronale e a consentire le funzioni proprie della vita domestica. Il secondo motivo è rimasto assorbito. È stata esclusa l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23/2011, applicabile soltanto ai contratti registrati dal 1° gennaio 2014. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perché accerti in concreto la superficie utile; al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese del giudizio di cassazione. La sentenza di merito impugnata aveva confermato l’accoglimento del ricorso dei contribuenti.
Norme richiamate
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5
In tema di imposta sul valore aggiunto (così come in tema di imposta di registro), per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, occorre far riferimento del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire "unico alloggio padronale", ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del "padrone", mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, siccome da esso non richiamato; nè è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.
La superficie utile si determina in base all’idoneità dei locali a concorrere a un unico alloggio padronale e a ospitare le funzioni della vita domestica. L’abitabilità amministrativa non è un requisito necessario; non è consentito estendere analogicamente le agevolazioni fiscali.
D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 5
La stessa previsione legislativa stabilisce esplicitamente (al comma 5, del citato art. 10) che le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014: con la conseguenza che la nuova regola trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti registrati successivamente a tale data.
La nuova disciplina del trattamento agevolato, fondata sulla classificazione catastale, opera soltanto per i contratti registrati dal 1° gennaio 2014 e non si applica retroattivamente ai contratti anteriori.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un’abitazione come di lusso secondo la disciplina applicabile nel caso, la superficie utile non coincide necessariamente con quella abitabile: possono rilevare anche locali non abitabili se sono concretamente idonei a integrare l’alloggio e le sue funzioni domestiche.
- Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare i fatti che ne fondano il diritto; nel caso concreto, spetta quindi al contribuente dimostrare quale sia la superficie utile dell’immobile.
- Una disciplina fiscale innovativa con decorrenza espressamente fissata dalla legge non si applica ai contratti anteriori, salvo una specifica previsione di retroattività.
Testo integrale
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