Cassazione Penale, Sentenza n. 8190/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario di Siddique Adnan. La difesa contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Nawaz, l'attendibilità di testimoni chiave (in particolare Muhammad Rafi e Ghani), la presenza dell'imputato nel luogo del delitto, le incongruenze tra dichiarazioni rese in momenti diversi e l'erronea interpretazione di elementi quali la fuga dei soggetti e la posizione dei cosiddetti "pali".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e adeguata, ricostruendo la dinamica dei fatti e valutando gli elementi indiziari: Nawaz era stato visto pochi minuti prima del delitto nell'autovettura condotta da uno degli indagati insieme ad altri soggetti poi coinvolti, risultavano elementi precedenti (sequestro di persona) e dichiarazioni (Imtaz, Rafi, Ghani) che collocavano il ricorrente nella sfera della responsabilità o comunque nella vicinanza al gruppo responsabile dell'azione omicidiaria. La Corte ha sottolineato che il ricorso sollecitava in realtà una rivalutazione del merito e non ha indicato elementi di travisamento o di manifesta illogicità tali da rendere ammissibile il gravame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata quale base dell'appello al Tribunale del riesame: il procedimento in esame era un riesame di misura cautelare ai sensi di tale disposizione.
Il ricorrente deduceva la violazione di tale norma (ovvero censurava un presunto travisamento/problema di motivazione); la Corte ha ritenuto la doglianza inquadrabile come censura sulla motivazione e l'ha considerata infondata e non assistita da prove idonee a disarticolare il ragionamento del giudice di merito.
Massime di principio
- In impugnazioni di provvedimenti cautelari davanti alla Corte di legittimità, non è sufficiente riformulare la valutazione del merito o lamentare la diversa valutazione della credibilità: occorre dimostrare un travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere ammissibilità in Cassazione chi impugna deve indicare specificamente gli atti processuali ritenuti decisivi, il contenuto fattuale o probatorio in contrasto con la motivazione impugnata e fornire prova della verità di tali elementi, dimostrando che essi disarticolano l'intero ragionamento probatorio.
- Le doglianze che si limitano a criticare la persuasività, la completezza o la diversa valutazione delle prove sono inammissibili: la Corte di legittimità sindaca solo vizi di logicità, coerenza e compatibilità della motivazione o travisamento di atti e prove realmente decisivi.
- Quando si contestano dichiarazioni testimoniali, è essenziale produrre i verbali e indicare in che cosa consista esattamente l'incompatibilità con la motivazione, dimostrando che l'omissione o l'errata valutazione sia decisiva per il risultato.
- Attenzione alle conseguenze di ricorsi manifestamente infondati: possibile condanna alle spese e applicazione di ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso.
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