Cassazione Penale, Sentenza n. 35502/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione di 107 g di marijuana). Denuncia: errata applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione per una valutazione 'atomistica' degli indizi e uso di presunzioni; in particolare contesta: 1) la presunta disponibilità della cantina dedotta da una foto e dalla presenza di chiavi/non provata materialmente; 2) l'assunto di detenzione ai fini di spaccio nonostante l'assenza di cocaina rinvenuta (solo tracce sul bilancino) e l'uso di deduzioni sul ritardo nell'accesso; 3) l'utilizzo del bilancino per pesare marijuana senza accertamento tecnico; 4) l'esclusione dell'uso personale nonostante certificato SerD che attesta la qualità di poliassuntore e il mancato riscontro da parte degli operanti non addebitabile all'indagato; 5) il dato quantitativo non ingente e la mancanza di frazionamento depongono per uso personale (sostanza detenuta da circa 19 giorni, assenza di contabilità o contatti, precedenti ritrovamenti in modica quantità); 6) la provenienza lecita del denaro sarebbe stata documentata ma non adeguatamente valorizzata; 7) l'assenza di contatti con fornitori contrasta con l'ipotesi di inserimento in un contesto organizzato. Con il secondo motivo censura la motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando che il pericolo di recidiva è fondato su un precedente specifico di dieci anni prima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti costituivano una mera richiesta di rivalutazione del compendio indiziario (lettura alternativa delle prove), mentre il ricorso cautelare è ammesso solo per violazione di legge intesa come apparente, mancanza o assoluta incompletezza/incongruenza della motivazione. Il giudice ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che aveva considerato: il rinvenimento di 14 g di marijuana nel cestino, 93 g in una cantina accessibile dal terrazzo contiguo (involucro aperto con logo corrispondente all'involucro integro ritratto in una foto nel cellulare dell'indagato), tre buste con fori circolari, un bilancino con tracce di cocaina, la somma di 3.450 euro in casa; il ritardo nell'accesso agli operanti e gli elementi indicativi di confezionamento sono stati ritenuti compatibili con attività di cessione (circa 400 dosi complessive). Il certificato SerD, risalente a quattro anni prima, non è stato ritenuto dirimente per dimostrare uso esclusivo personale. Anche il richiamo al precedente penale del 2013 è stato ritenuto rilevante per la personalità e il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 1990
La norma è stata applicata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (107 g di marijuana). Il giudice ha ritenuto che la consistenza quantitativa e gli altri elementi indiziari erano compatibili con finalità di cessione e giustificassero l'applicazione della misura cautelare.
Principio di ammissibilità del ricorso cautelare
il ricorso in materia cautelare è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano solo l'apparenza, la mancanza o l'assoluta incompletezza e incongruenza della motivazione
La Corte ha interpretato che non è consentito, in sede di ricorso cautelare, un sindacato sulla valutazione complessiva del compendio indiziario: sono invece impugnabili vizi formali o di illogicità manifesta della motivazione.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso misure cautelari la Corte di legittimità non rifà l'apprezzamento delle prove: è necessario dimostrare una violazione di legge o vizi formali della motivazione (apparenza, mancanza, assoluta incompletezza o incongruenza). Una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente.
- Per contrastare una misura cautelare fondata su indizi di spaccio occorre provare specifici vizi di motivazione o errori di diritto, oppure fornire prove documentali concrete (es. prova inequivocabile della proprietà/controllo del locale, documentazione certa della provenienza del denaro, accertamenti tecnici sulle tracce rinvenute).
- Elementi indiziari che rafforzano la destinazione alla cessione: quantitativi non trascurabili, presenza di materiale per frazionamento/confezionamento (buste forate, ritagli, bilancino), somme di denaro rilevanti incompatibili con redditi dichiarati, corrispondenze tra involucro sequestrato e immagini/oggetti nell'abitazione, ritardi o ostacoli nell'accesso degli operanti che suggeriscono occultamento.
- La prova dell'uso personale viene meglio valorizzata se documentata con elementi recenti e coerenti (certificazioni aggiornate, segni di consumo quotidiano, assenza di strumenti di confezionamento, spiegazioni credibili e documentate sulla provenienza della sostanza). Certificazioni datate o generiche hanno scarso rilievo.
- I precedenti penali, anche se remoti, possono essere ritenuti rilevanti per la misura cautelare se attinenti alla condotta odierna e utili a valutare la personalità e il rischio di reiterazione del reato.
- In fase di difesa cautelare è strategico contestare puntualmente la motivazione (evidenziando contraddizioni, omissioni o mancanze documentali) e produrre prove materiali capaci di trasformare l'interpretazione dei fatti (es. registrazioni, documenti bancari, prove di lavoro/entrate, accertamenti tecnico-scientifici).
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