Cassazione Penale, Sentenza n. 35779/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 5 febbraio 2026, depositata il 10 febbraio e notificata il 13 febbraio 2026, che aveva rigettato l’opposizione contro il decreto del 9 ottobre 2025 dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 marzo 2024. La domanda riguardava un procedimento di sorveglianza relativo alla sospensione dell’esecuzione della pena e alla concessione di una misura alternativa. Una precedente domanda di patrocinio, presentata il 12 maggio 2023, era stata dichiarata inammissibile il 14 febbraio 2024 perché non indicava il procedimento, il cui numero SIUS non era ancora stato assegnato. Nella nuova istanza del 5 marzo 2024 era invece riportato il numero SIUS 2023/1357. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la legge non imponeva di allegare alla domanda di patrocinio l’istanza relativa alla misura alternativa e che il giudice avrebbe dovuto valutare se il numero SIUS indicato consentisse di identificare il procedimento già pendente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce. Ha rilevato che l’art. 79, comma 1, lett. a), d.P.R. 115/2002 richiede, a pena d’inammissibilità, l’indicazione del processo cui si riferisce la domanda se già pendente, ma non prescrive l’allegazione dell’atto introduttivo del procedimento principale. Il giudice dell’opposizione ha quindi applicato una causa d’inammissibilità non prevista dalla legge e, inoltre, non ha verificato se il numero SIUS 2023/1357 e gli altri elementi della domanda consentissero di individuare il procedimento di sorveglianza. Il giudice del rinvio dovrà svolgere tale verifica, considerando anche la precedente istanza del 12 maggio 2023 e la successiva attribuzione del numero SIUS.
Norme richiamate
Tale argomentazione disattende la disciplina dettata dagli artt. 78 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La decisione di inammissibilità va valutata secondo i requisiti formali stabiliti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato; non è legittimo aggiungere requisiti non previsti dalla legge.
art. 79, comma 1, lett. a), d.P.R. 115/2002
La disposizione, dunque, individua nell'indicazione del processo cui la domanda si riferisce un requisito formale dell'istanza, ma non prescrive, quale ulteriore condizione di ammissibilità, l'allegazione dell'atto introduttivo del procedimento principale.
L’istanza di patrocinio deve indicare il processo cui si riferisce quando questo è già pendente, ma non deve essere corredata dall’atto introduttivo del procedimento principale.
L'ordinanza impugnata ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che la seconda istanza, presentata il 05/03/2024, non fosse corredata dall'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e di concessione della misura alternativa, ma contenesse soltanto l'indicazione del numero SIUS del procedimento cui la richiesta di patrocinio si riferiva.
L’opposizione avverso il provvedimento sull’istanza di patrocinio è stata sottoposta al controllo del giudice di sorveglianza; la Corte ha annullato il rigetto perché fondato su un requisito non previsto e privo della necessaria verifica dell’identificabilità del procedimento.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. a), d.P.R. 115/2002, l’indicazione del processo nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesta quando il processo è già pendente; la disposizione non impone di allegare l’atto introduttivo del procedimento principale.
- Prima di dichiarare inammissibile una domanda di patrocinio per omessa indicazione del procedimento, il giudice deve verificare se il procedimento fosse già pendente e se gli elementi contenuti nella domanda consentano concretamente di identificarlo.
- L’eventuale incompletezza o erroneità del numero identificativo non può essere automaticamente equiparata alla totale omissione dell’indicazione del procedimento, senza una verifica concreta della riferibilità della domanda.
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