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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15757/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un impugnante che ha qualificato come ricorso per cassazione un atto di appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Pescara del 10 febbraio 2025. Con l'unico motivo, successivamente integrato da motivi nuovi depositati il 19 gennaio 2026, l'imputato contestava nel merito la ricostruzione dei fatti e la motivazione della decisione di condanna, sostenendo in sostanza che la sentenza non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. La Corte rileva però che le doglianze erano meramente di merito, non assistite da specifici riscontri documentali e quindi prive di autosufficienza, e che non erano idonee a dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il fatto contestato, per quanto emerge dal testo, consisteva nel reiterato rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità alle forze dell'ordine intervenute in servizio per invitarlo ad allontanarsi da un punto vicino a un binario ferroviario, con conseguente intralcio alla circolazione ferroviaria. La Corte affronta inoltre la questione processuale della trasmissione del vizio originario ai motivi nuovi e reputa sanata ogni eventuale irritualità per effetto dell'effettiva instaurazione del contraddittorio tramite il deposito della memoria dopo la fissazione dell'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo sollevato fosse una censura di merito non deducibile in cassazione e comunque non supportata in modo autosufficiente. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità dell'atto originario si estendeva ai motivi nuovi depositati successivamente, in forza dell'art. 585, comma 4, c.p.p., e che l'eventuale irritualità della procedura de plano risultava comunque sanata dalla presentazione della memoria dopo la fissazione dell'udienza, con effettiva instaurazione del contraddittorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi nuovi, per il vincolo di connessione tra gli stessi e per evitare uno spostamento surrettizio in avanti dei termini di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a contestare il merito della ricostruzione fattuale o della valutazione probatoria, se non si evidenzia una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le doglianze dedotte in cassazione devono essere autosufficienti e sorrette da specifici elementi di riscontro; la mera affermazione di erroneità della decisione non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso principale si riflette anche sui motivi nuovi quando tra gli stessi sussiste un vincolo di connessione, impedendo che la loro proposizione serva a dilazionare i termini di impugnazione.
  • L'eventuale irritualità del procedimento camerale de plano può ritenersi sanata quando, dopo la fissazione dell'udienza, venga effettivamente instaurato il contraddittorio tra le parti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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