Cassazione Civile, Ordinanza n. 35090/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in esito alla revoca/contestazione del concordato preventivo, della società e del socio accomandatario. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione parziale, aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo sussistente la legittimazione della banca istante, l'esigibilità dei crediti, l'insolvenza della società e l'inidoneità del piano concordatario. Contro tale sentenza la società e il socio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo della decisione di legittimità non ne trascrive il contenuto specifico; si ricava però che il ricorso era diretto contro la decisione del giudice del rinvio nel procedimento fallimentare. Il Fallimento ha resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, decorrente dalla comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria il 10 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 18 l.fall., era già spirato quando il ricorso è stato notificato l'11 marzo 2019. Ha inoltre chiarito che, nel procedimento fallimentare, è irrilevante distinguere tra notificazione e comunicazione della cancelleria ai fini del decorso del termine, poiché la trasmissione del testo integrale del provvedimento a cura della cancelleria assicura la conoscenza legale della decisione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La trasmissione del provvedimento da parte della cancelleria, anche via PEC, assicura la conoscenza legale della decisione impugnabile nel procedimento fallimentare.
Il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione eseguita a cura della cancelleria.
La modifica normativa ha reso necessaria la trasmissione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria, rilevante ai fini della decorrenza dei termini.
La regola sulla non idoneità della comunicazione della sentenza a far decorrere i termini per le impugnazioni riguarda le notificazioni su impulso di parte e non incide sulle notificazioni/comunicazioni speciali previste dalla legge fallimentare.
Richiamato per precisare che la disciplina ordinaria dei termini brevi per impugnare non prevale sulla disciplina speciale del procedimento fallimentare quando la notificazione è curata dalla cancelleria.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento eseguita dalla cancelleria, ai sensi della disciplina speciale, senza che rilevi la distinzione formale tra comunicazione e notificazione ai fini della decorrenza.
- La trasmissione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria, anche via PEC, integra conoscenza legale idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
- La disciplina di cui all'art. 133 c.p.c., comma 2, sulla comunicazione della sentenza non idonea a far decorrere i termini di impugnazione, non si applica in modo ostativo alle speciali ipotesi in cui la legge processuale prevede la notificazione a cura della cancelleria.
- L'impugnazione proposta oltre il termine breve previsto dalla legge è inammissibile, a prescindere dal merito delle censure dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →