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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35090/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in esito alla revoca/contestazione del concordato preventivo, della società e del socio accomandatario. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione parziale, aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo sussistente la legittimazione della banca istante, l'esigibilità dei crediti, l'insolvenza della società e l'inidoneità del piano concordatario. Contro tale sentenza la società e il socio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo della decisione di legittimità non ne trascrive il contenuto specifico; si ricava però che il ricorso era diretto contro la decisione del giudice del rinvio nel procedimento fallimentare. Il Fallimento ha resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, decorrente dalla comunicazione/notificazione eseguita dalla cancelleria il 10 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 18 l.fall., era già spirato quando il ricorso è stato notificato l'11 marzo 2019. Ha inoltre chiarito che, nel procedimento fallimentare, è irrilevante distinguere tra notificazione e comunicazione della cancelleria ai fini del decorso del termine, poiché la trasmissione del testo integrale del provvedimento a cura della cancelleria assicura la conoscenza legale della decisione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 13, l.fall.

    La trasmissione del provvedimento da parte della cancelleria, anche via PEC, assicura la conoscenza legale della decisione impugnabile nel procedimento fallimentare.

  • art. 18, comma 14, l.fall.

    Il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione eseguita a cura della cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    La modifica normativa ha reso necessaria la trasmissione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria, rilevante ai fini della decorrenza dei termini.

  • art. 133 c.p.c., comma 2

    La regola sulla non idoneità della comunicazione della sentenza a far decorrere i termini per le impugnazioni riguarda le notificazioni su impulso di parte e non incide sulle notificazioni/comunicazioni speciali previste dalla legge fallimentare.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per precisare che la disciplina ordinaria dei termini brevi per impugnare non prevale sulla disciplina speciale del procedimento fallimentare quando la notificazione è curata dalla cancelleria.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento eseguita dalla cancelleria, ai sensi della disciplina speciale, senza che rilevi la distinzione formale tra comunicazione e notificazione ai fini della decorrenza.
  • La trasmissione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria, anche via PEC, integra conoscenza legale idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
  • La disciplina di cui all'art. 133 c.p.c., comma 2, sulla comunicazione della sentenza non idonea a far decorrere i termini di impugnazione, non si applica in modo ostativo alle speciali ipotesi in cui la legge processuale prevede la notificazione a cura della cancelleria.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine breve previsto dalla legge è inammissibile, a prescindere dal merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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