Cassazione Penale, Sentenza n. 50828/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto per tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'accertamento dell'attualita della pericolosita sociale ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, deducendo che le condotte illecite erano remote nel tempo e non sussisteva adeguata valutazione della persistenza della pericolosita; (2) mancata individualizzazione della motivazione in relazione ai due soggetti, con trattamento congiunto delle posizioni e mancata considerazione di una recente assoluzione intervenuta a favore di Maurizio Sardelli; (3) carenza di giustificazione in ordine alla durata della misura adottata.
La decisione
La Corte di legittimita ha ritenuto fondati i primi due motivi: il giudice di merito ha compiuto una valutazione meramente formale dell'attualita della pericolosita, non valutando concretamente la persistenza del rischio alla luce del lungo intervallo temporale dalle condotte contestate, e non ha differenziato adeguatamente le posizioni dei due proposti. Per tali ragioni il decreto impugnato e stato annullato con rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Il terzo motivo e stato assorbito; la Corte ha precisato che, in caso di conferma della misura, il giudice del rinvio dovra motivare specificamente anche la durata della misura in relazione alle esigenze di pubblica sicurezza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c)
La norma e stata applicata per individuare la pericolosita sociale come base della sorveglianza speciale; la Corte richiede che l'accertamento della pericolosita tenga conto dell'attualita e non si limiti a richiamare fatti passati
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4
Richiama le categorie di soggetti assoggettabili a misure di prevenzione e quindi l'obbligo di verifica concreta della persistenza della pericolosita sociale per ciascun soggetto
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016 (Rv. 268215-01)
Principio richiamato secondo cui l'attualita della pericolosita non puo essere presunta dall'esito del procedimento penale; il giudice deve valutare concretamente la persistenza della pericolosita, con maggior sforzo motivazionale se vi e un apprezzabile lasso di tempo tra i fatti e il provvedimento di prevenzione
Massime di principio
- La pericolosita sociale per misure di prevenzione deve essere valutata come requisito attuale e concreto; non e sufficiente basarsi unicamente su condanne o accertamenti penali passati
- Il giudice deve motivare in modo autonomo e analitico la persistenza del rischio, specialmente quando i fatti invocati si collocano in un arco temporale distante rispetto all'applicazione della misura
- Ogni soggetto va valutato individualmente: non e ammessa la motivazione generica che tratta piu persone come se fossero un unico profilo
- Eventuali assoluzioni o decisioni recenti favorevoli di uno dei soggetti devono essere considerate nel giudizio di pericolosita
- La durata della misura preventiva deve essere espressamente motivata e proporzionata alle esigenze di pubblica sicurezza dedotte dal giudice
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