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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato, con parziale riforma della decisione di primo grado, la responsabilità penale dell'imputato per indebita compensazione di crediti tributari non spettanti, rideterminando la pena in mesi 10 di reclusione per l'annualità 2016 e dichiarando estinto per prescrizione il medesimo reato limitatamente all'annualità 2015. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. per asserita incongruità tra contestazione e decisione, sostenendo che l'imputazione fosse formulata in via alternativa rispetto ai commi 1 e 2 dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000. Con un secondo motivo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza, in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo, lamentando una non corretta valutazione delle prove e proponendo una lettura alternativa degli esiti della verifica fiscale e della propria posizione societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che è legittima la contestazione alternativa quando la condotta richiede approfondimento dibattimentale per la definitiva qualificazione giuridica dei fatti e che tale formulazione garantisce il diritto di difesa. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità: i giudici di merito avevano già logicamente valorizzato l'esito della verifica fiscale, dalla quale risultava l'utilizzo in compensazione di crediti pacificamente non spettanti, a fronte di importi rilevantissimi non versati, nonché la posizione apicale dell'imputato nella società. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    La contestazione alternativa, quando necessaria a fronte di fatti da qualificare all'esito dell'istruttoria, non viola il diritto di difesa se consente all'imputato di conoscere le linee direttrici del giudizio.

  • art. 10-quater, comma 1, d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, applicata al fatto riferito all'annualità 2016.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Richiamato nell'imputazione in via alternativa; la contestazione alternativa è stata ritenuta legittima nella fase dibattimentale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È legittima la formulazione di imputazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio quando la condotta contestata richieda un approfondimento dibattimentale per la definitiva qualificazione giuridica dei fatti, purché l'imputato sia messo in condizione di comprendere le linee essenziali dell'accusa e di predisporre adeguatamente la difesa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione logica e non manifestamente illogica, specie se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • Ai fini dell'indebita compensazione di crediti non spettanti, la verifica fiscale e l'entità complessiva del debito tributario possono costituire elementi idonei a sorreggere il giudizio di colpevolezza e la valutazione dell'elemento soggettivo, anche in considerazione della posizione apicale rivestita dall'agente nella società.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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