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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09206/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società dichiarata insolvente per ottenere la dichiarazione di inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti dalla fallita in favore di una fornitrice nel periodo 8 novembre 2016 - 28 febbraio 2017, per complessivi euro 29.102,15. Il Tribunale aveva accolto la domanda, rilevando ritardi nei pagamenti compresi tra 113 e 226 giorni rispetto all'ordinario termine di 50 giorni praticato tra le parti e negando l'esimente della normale prassi commerciale. La Corte d'appello aveva confermato la revocabilità, ritenendo che la mera tolleranza del ritardo nei pagamenti non bastasse a integrare l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, l. fall., e che un accordo di dilazione intervenuto in una fase patologica dell'impresa, nell'ambito di un tentativo di ristrutturazione, non fosse idoneo a provare una prassi consolidata tra le parti. La corte territoriale aveva inoltre reputato provata la consapevolezza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di compensazione. Con il ricorso per cassazione la fornitrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67 l. fall. per avere la Corte d'appello escluso l'esimente della tolleranza/dilazione dei pagamenti, sostenendo che la richiesta del legale rappresentante della debitrice di accettare pagamenti oltre i termini usuali avrebbe modificato i termini contrattuali e che le forniture erano essenziali per la prosecuzione dell'attività; 2) omessa pronuncia in primo grado sulla domanda riconvenzionale di compensazione e conseguente ultrapetizione della Corte d'appello, che avrebbe deciso su una questione spettante al primo giudice; 3) vizio motivazionale sulla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, con asserita confusione delle parti e insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale del legale rappresentante della fallita, ritenuta necessaria per dimostrare l'inscientia decoctionis e la prassi commerciale tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla pretesa irrilevanza revocatoria dei pagamenti perché essenziali all'attività d'impresa, trattandosi di questione nuova e comunque estranea al parametro normativo invocato; lo ha dichiarato inammissibile anche nella parte sulla tolleranza dei pagamenti perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova di una prassi difforme e sull'irrilevanza di un accordo di dilazione intervenuto in un momento patologico dell'impresa. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che il ricorso deve censurare la sentenza impugnata e che, in caso di nullità per omessa pronuncia diversa dalle ipotesi tassative di rimessione ex art. 354 c.p.c., il giudice d'appello deve decidere nel merito; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente rigettato la domanda riconvenzionale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto corretta la correzione dell'errore materiale sulla base di elementi testuali che identificavano chiaramente le parti del giudizio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di parametro normativo, di specificità e per mancata censura della statuizione di irrilevanza e inammissibilità delle prove, rilevando che la valutazione sull'ammissione dei mezzi istruttori è riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    disciplina l'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti dal fallito nel periodo sospetto.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.

    l'esenzione richiede la prova di pagamenti eseguiti nell'uso commerciale, con termini e modalità non difformi dalla prassi consolidata; la mera tolleranza o un accordo di dilazione intervenuto in fase patologica dell'impresa non sono sufficienti a integrare l'esimente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazioni di legge, ma la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 354 c.p.c.

    le cause di rimessione al primo giudice sono tassative; fuori da tali ipotesi il giudice d'appello, rilevata una nullità processuale come l'omessa pronuncia, deve decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, l'esimente prevista per gli atti compiuti secondo gli usi commerciali richiede la prova di una prassi effettivamente consolidata tra le parti; non basta un singolo accordo di dilazione intervenuto in una fase di difficoltà o di crisi dell'impresa debitrice.
  • La tolleranza del creditore rispetto al ritardo nei pagamenti, se collegata a una richiesta di dilazione formulata in un contesto patologico dell'impresa, può al più rilevare come indizio della scientia decoctionis, ma non basta di per sé a neutralizzare la revocabilità del pagamento.
  • In cassazione il motivo deve aggredire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o non si confronti con l'accertamento compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • La doglianza relativa a prove testimoniali è inammissibile se non indica con precisione il contenuto dei capitoli di prova, non censura la specifica valutazione di irrilevanza o inammissibilità compiuta dal giudice di merito e pretende un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio in sede di legittimità.
  • Quando il giudice d'appello rileva una nullità diversa dalle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, deve decidere la causa nel merito e non rimetterla al tribunale; l'omessa pronuncia in primo grado sulla domanda riconvenzionale non comporta automaticamente regressione del processo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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