Cassazione Civile, Ordinanza n. 09140/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità non è stato deciso nel merito delle censure perché le parti ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con sottoscrizione personale; la rinuncia è stata notificata al difensore domiciliatario della parte rimasta intimata. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Le parti ricorrenti avevano proposto opposizione a due decreti ingiuntivi per circa 18.000 euro ottenuti dalla società creditrice per prestazioni di sdoganamento di merce proveniente dalla Cina e destinata alle opponenti. Esse sostenevano di avere già pagato, con effetto estintivo, parte del dovuto mediante assegni e contanti consegnati a un terzo soggetto, che aveva intrattenuto i rapporti con la creditrice quale mediatore o rappresentante di fatto. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni e condannato il terzo, chiamato in causa, al pagamento di una somma a titolo di indebito arricchimento; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la legittimazione del terzo a ricevere i pagamenti, non configurabile un affidamento idoneo a liberare i debitori, non dimostrato il collegamento dell’assegno da 10.000 euro con i crediti azionati e insussistente prova sufficiente dell’estinzione anche dei pagamenti in contanti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte, in sei motivi, violazioni degli artt. 1188, 1189, 1193, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 112 e 91 c.p.c., lamentando: la mancata considerazione della legittimazione del terzo a ricevere i pagamenti; l’omessa valutazione dell’apparenza del creditore e dell’effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente; l’erronea gestione dell’onere di provare la diversa imputazione del pagamento; l’erronea esclusione dell’effetto estintivo anche per i contanti; l’omessa considerazione di un ulteriore assegno da 2.100 euro; e l’erronea regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi come norma sulla legittimazione a ricevere il pagamento; la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.
Richiamato nei motivi in tema di pagamento al creditore apparente e sua efficacia liberatoria; nessuna statuizione di merito per estinzione del giudizio.
Richiamato in relazione all’imputazione del pagamento; non vi è esame decisorio della questione.
Richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova circa il pagamento e la diversa imputazione; la Corte non si pronuncia nel merito.
Richiamato nei motivi, ma non oggetto di decisione di merito.
Richiamato nei motivi per presunzioni e prova indiretta; non vi è valutazione della Corte.
Invocato per asserita errata valutazione delle prove; nessun esame nel merito.
Invocato per asserita errata valutazione del materiale probatorio; nessun esame nel merito.
Richiamato per lamentata ultrapetizione/omessa pronuncia nella diversa imputazione del pagamento; non trattato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato a sostegno del vizio motivazionale dedotto sul mancato esame di un assegno; non esaminato per rinuncia.
Richiamato contro la statuizione sulle spese; la Corte non decide per estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle censure di merito né sulla regolazione delle spese, salvo diversa disciplina processuale applicabile e non emergente nel caso esaminato.
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