Cassazione Penale, Ordinanza n. 33005/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. I motivi dedotti riguardavano: a) il giudizio di responsabilità; b) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; c) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, e in parte generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; la decisione non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.
Richiamato solo in relazione alla doglianza difensiva sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Richiamato solo in relazione alla doglianza difensiva sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, se la doglianza mira in sostanza a una rivalutazione del fatto.
- Le doglianze in materia di tenuità del fatto, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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