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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05310/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una proprietaria di fondi che lamentava la devastazione dei propri terreni da parte di cinghiali. In primo grado il giudice aveva condannato in solido l’amministrazione provinciale e la Regione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese. In appello, riuniti i gravami delle due amministrazioni, il tribunale aveva dichiarato tardivi e quindi inammissibili gli appelli nei confronti della danneggiata, ma aveva anche rigettato nel merito l’impugnazione proposta dall’amministrazione provinciale nei confronti della Regione, compensando le spese del grado di appello tra tutte le parti. La ricorrente ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il tribunale compensato le spese nonostante ella fosse risultata vittoriosa rispetto a entrambe le amministrazioni, mentre gli appelli erano stati dichiarati inammissibili per tardività; 2) violazione degli stessi articoli per motivazione inesistente o solo apparente sulla compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la giustificazione della compensazione poteva eventualmente valere nei rapporti interni tra le due amministrazioni appellanti, ma non nei confronti della danneggiata, che era rimasta vittoriosa sia in primo sia in secondo grado. Poiché gli appelli erano stati dichiarati inammissibili per tardività, il richiamo ai mutamenti giurisprudenziali non poteva incidere sulla regolazione delle spese verso la parte totalmente vittoriosa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla statuizione sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito condannando la Regione Calabria e l’amministrazione provinciale, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge in punto di spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la compensazione non può essere disposta in danno della parte totalmente vittoriosa in assenza di ragioni giuridicamente pertinenti nei suoi confronti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti consentiti dalla legge e richiede una giustificazione riferibile alla parte nei cui confronti viene disposta.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 2018

    Richiamata dal giudice di merito per giustificare la compensazione delle spese nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, ma ritenuta non decisiva nei confronti della danneggiata vittoriosa.

  • sentenze Sezioni Unite 15 luglio 2005, n. 14989; 30 luglio 2008, n. 20598; 22 febbraio 2012, n. 2572

    Richiamate ma ritenute non utilmente invocabili nel caso concreto per giustificare la compensazione verso la parte vittoriosa.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali deve essere valutata con riferimento alla singola parte nei cui confronti viene disposta: una ragione giustificativa riferibile ai rapporti tra altre parti non può incidere sul diritto della parte totalmente vittoriosa a ottenere le spese.
  • Quando l’impugnazione della parte soccombente è dichiarata inammissibile per tardività, non può assumere rilievo, ai fini della regolazione delle spese verso la controparte vittoriosa, un sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale sulla questione sostanziale del riparto di responsabilità.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. prevale salvo una specifica e legittima ragione di compensazione ex art. 92 c.p.c., che non può essere motivata in modo astratto o solo con riferimento a soggetti diversi dalla parte vittoriosa interessata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteDanno da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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