Sentenza n. 2776/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Hossain Mohammad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel luglio 2023 sulla base del nulla osta e del visto d'ingresso, deduceva di essersi recato più volte presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per ottenere la convocazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con PEC del 24 marzo 2025 aveva comunicato all'Amministrazione l'elezione di domicilio presso il nuovo difensore, revocando ogni precedente mandato, e aveva chiesto che le comunicazioni fossero inviate al relativo indirizzo PEC. Dopo un sollecito del 16 giugno 2025, aveva appreso che il procedimento era già stato definito con provvedimento di revoca del 23 maggio 2025. A seguito dell'accesso agli atti, aveva rilevato che la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'avviso di avvio del procedimento di revoca del 9 maggio 2025 e il provvedimento di revoca erano stati inviati a indirizzi PEC riferibili al precedente difensore, anziché al nuovo difensore domiciliatario. Deduceva quindi violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento gli aveva impedito di produrre documentazione e di interloquire con l'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto che, dopo la comunicazione del 24 marzo 2025 con cui il ricorrente aveva indicato il nuovo domicilio presso la PEC del difensore e revocato ogni precedente difesa, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare a tale indirizzo sia il preavviso di revoca del 9 maggio 2025 sia il successivo provvedimento del 23 maggio 2025. L'invio delle comunicazioni alla PEC del precedente difensore non ha consentito una valida conoscenza degli atti né l'esercizio delle garanzie partecipative. Il provvedimento di revoca è stato quindi conosciuto soltanto mediante l'accesso agli atti, con conseguente tempestività del ricorso. Il giudice ha ritenuto fondate le censure di violazione delle garanzie partecipative e di difetto di istruttoria, precisando che l'annullamento lascia salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione all'esito di una nuova istruttoria. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore del ricorrente il compenso di euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
riduzione ordinaria del 50% del compenso
La riduzione del compenso prevista per il patrocinio a spese dello Stato è stata applicata nella liquidazione del compenso professionale.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri sono stati utilizzati per determinare il compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un procedimento amministrativo comunica all'Amministrazione la revoca del precedente mandato e l'elezione di domicilio presso il nuovo difensore, le comunicazioni procedimentali devono essere indirizzate al nuovo domicilio comunicato; l'invio al precedente difensore non assicura, di per sé, la conoscenza legale dell'atto né il pieno esercizio delle garanzie partecipative.
- L'omessa o invalida comunicazione dell'avvio di un procedimento di revoca, ove impedisca al destinatario di partecipare e di integrare l'istruttoria, determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo per violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria.
- La conoscenza del provvedimento amministrativo può essere fatta decorrere dall'accesso agli atti quando le precedenti comunicazioni siano state trasmesse a un domicilio non più valido e non risulti altrimenti una conoscenza effettiva dell'atto; da tale momento decorre il termine per impugnarlo.
- L'annullamento del provvedimento amministrativo per violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria può lasciare salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, che deve rinnovare l'istruttoria nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
Come è indicizzato
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