Sentenza n. 3059/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 9604/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Masi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 21891/2023, pubblicata in data 30/10/2023, notificata in data 23/03/2024, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente la Carta Elettronica per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9604/2023, passata in giudicato, con la quale gli era stata riconosciuta l'attribuzione della Carta Elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando riguarda una pronuncia civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio conserva carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha fornito alcuna prova o chiarimento circa l'esecuzione del titolo, sicché il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni, potendo eventualmente sostituirsi o superare il dissenso di altre amministrazioni. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta allo stato, non essendone stati ritenuti sussistenti i presupposti, ma il TAR ha precisato che essa potrà essere proposta nuovamente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata applicata allo stato, per mancanza dei relativi presupposti.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta Elettronica riconosciuta al ricorrente dal giudicato civile da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza possibilità di integrare il contenuto della pronuncia o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la pubblica amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sull'avvenuta esecuzione; in mancanza, l'inottemperanza può essere accertata e può essere ordinato di provvedere entro un termine, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, ferma restando la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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