Cassazione Penale, Sentenza n. 23513/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza dell'11/09/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)), denunciando violazione degli artt. 125 e 314 e dell'art. 627 c.p.p.. Sosteneva che il giudice della riparazione avrebbe illegittimamente trasposto nel giudizio ex art. 314 c.p.p. lo schema argomentativo della sentenza di merito (assolutoria), senza valutare autonomamente la rilevanza delle risultanze a base della custodia cautelare e senza indicare la sinergica efficacia causale delle condotte attribuitegli; in particolare lamentava che, poiché nel giudizio di merito era stata esclusa la responsabilità penale 'perché il fatto non costituisce reato', ciò avrebbe dovuto impedire che gli stessi elementi fossero ritenuti idonei a giustificare una responsabilità colposa o l'esistenza dei presupposti per la riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello in sede rescissoria) abbia effettuato una valutazione autonoma e congrua delle condotte del Chindamo ai sensi dell'art. 314 c.p.p., valorizzando elementi investigativi non esclusi dalla sentenza di merito (confidenzialità con i soggetti di riferimento, notorietà criminale di Ferrentino e Di Masi, coincidenza della sede societaria con lo studio legale, apporto tecnico alla costituzione della società e rapporti con il notaio) e abbia correttamente qualificato tali elementi come idonei a far ritenere una condotta macroscopicamente imprudente e negligente capace di legittimare l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Corte ha inoltre rilevato la genericità e la carenza di specificazione del motivo di cassazione, richiamando l'obbligo di puntualità previsto dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 12-quinquies l. 306/92
Norma richiamata per descrivere il reato originariamente contestato al ricorrente (parte della fattispecie di natura patrimoniale/di intestazione fittizia). Nel testo è utilizzata per ricostruire l'oggetto dell'accusa che ha giustificato la misura cautelare iniziale.
Richiamo normativo dell'aggravante contestata nell'ambito dell'imputazione. Serve a spiegare la gravità dell'accusa originaria e il contesto criminoso considerato.
Norma che disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione. È il fondamento procedurale del giudizio di merito impugnato e del controllo sulla legittimità della custodia cautelare subita.
Norma richiamata nel motivo come riferimento alle regole relative alle misure cautelari; nel giudizio la Corte valuta la congruità delle ragioni poste alla base della custodia cautelare rispetto agli elementi probatori.
Disciplina i poteri e i limiti del giudice del rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione. La Corte ribadisce che il giudice del rinvio può riesaminare il materiale probatorio ma deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e astenersi dal reiterare gli errori motivazionali segnalati.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)
Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute generiche e prive di concreto confronto con le emergenze probatorie.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01 (richiamata nella motivazione)
Prevede l'obbligo di enunciare i motivi del ricorso in forma puntuale e specifica, collegandoli ai capi della decisione impugnata. La Corte ha richiamato questo principio per censurare la genericità del ricorso del Chindamo.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può valutare elementi e risultanze investigative non automaticamente esclusi dal giudizio di merito e ritenuti efficaci ai fini della valutazione della colpa grave o dell'idoneità della condotta a far presumere l'intervento dell'autorità.
- L'assoluzione nel merito con formula 'perché il fatto non costituisce reato' non determina di per sé l'impossibilità di ritenere, in sede di riparazione, l'esistenza di condotte imprudenti o negligenti che possano aver legittimato la misura cautelare, purché il giudice della riparazione compia una valutazione autonoma e motivata degli elementi non esclusi.
- Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, può riesaminare il materiale probatorio nella sua interezza, ma deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e non può ripetere gli stessi errori motivazionali segnalati dalla Corte suprema.
- Le censure in Cassazione devono essere formulate in modo puntuale e articolato (art. 581, comma 1-bis c.p.p.): la genericità o la mera contestazione delle argomentazioni di merito può determinare l'infondatezza del ricorso.
- Per valutare la prevedibilità e la colpa oggettiva del comportamento di un indagato si può fare riferimento alle circostanze concrete (es. rapporti di confidenzialità con soggetti di nota caratura criminale, coincidenza di sedi, partecipazione tecnica ad operazioni societarie) e al criterio dell' 'id quod plerumque accidit' per la valutazione dell'autoresponsabilità.
- Quando la sentenza di cassazione ha enunciato principi di diritto (anche in sede di annullamento per vizi motivazionali), il giudice di rinvio deve esplicitamente tenerne conto e motivare in ordine a come ha rispettato o discostato tali indicazioni.
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