Cassazione Civile, Ordinanza n. 23942/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativi a tre unità immobiliari della contribuente, due strutture alberghiere e un'unità abitativa. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato nuovamente l'appello della società ritenendo che il Comune avesse già applicato, negli avvisi, la riduzione del 50% prevista per l'inagibilità/inabitabilità e che le rendite catastali poste a base del calcolo fossero quelle risultanti dalle visure storiche. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992 e lamentando omesso esame di un fatto decisivo e motivazione insufficiente/contraddittoria: secondo la ricorrente, dopo la precedente ordinanza di rinvio era pacifico il diritto alla riduzione del 50%, mentre il giudice di rinvio avrebbe apoditticamente ritenuto già applicato il beneficio dal Comune senza verificare i conteggi e senza considerare che l'ente, nei precedenti gradi, aveva contestato la spettanza stessa della riduzione. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del controricorso del Comune e ha escluso rilievo alle difese della società di riscossione, perché riferite a un diverso giudizio e a diversa sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. Ha chiarito che la precedente ordinanza di cassazione non aveva riconosciuto in modo diretto il diritto alla riduzione ICI per inagibilità, ma aveva imposto al giudice di rinvio di accertare in fatto se il Comune conoscesse ufficialmente la permanente inagibilità degli immobili e, inoltre, di verificare la congruità della base imponibile alla luce della diversa pronuncia sulla rendita catastale. La CTR, nel giudizio di rinvio, ha omesso tali verifiche e ha invece dato per già applicata la riduzione e corretta la rendita, ponendosi in contrasto con il vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa composizione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà effettuare gli accertamenti indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
unico motivo di impugnazione
La censura è stata formalmente proposta come vizio di omesso esame/motivazione, ma la Corte ha ricondotto il contenuto sostanziale della doglianza alla violazione del vincolo imposto dal giudice di legittimità nel precedente rinvio.
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Norma invocata per la riduzione dell'ICI in caso di inagibilità/inabitabilità degli immobili; il giudice di rinvio doveva verificare se ne ricorressero i presupposti in fatto e se il Comune ne fosse a conoscenza ufficiale.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile ICI sul valore catastale dell'immobile, da verificare alla luce della rendita e del classamento eventualmente annullati in altro giudizio.
È stata dichiarata la tardività del controricorso del Comune, depositato oltre il termine previsto, con conseguente inammissibilità della costituzione.
La ricorrente ha depositato memoria in vista della trattazione camerale.
La Corte ha ribadito che può decidere la questione sulla base di una diversa ragione giuridica rispetto a quella prospettata, purché restino immutati i fatti accertati e non si integri la domanda o un'eccezione in senso stretto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e non muti il quadro fattuale definito nei gradi di merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto e al decisum della cassazione: non può eludere le verifiche specificamente demandate dalla sentenza rescindente né fondare la decisione su un presupposto incompatibile con esso.
- Quando la cassazione rinvia per accertamenti in fatto sulla spettanza di un'agevolazione tributaria e sulla correttezza della base imponibile, il giudice di rinvio deve esaminare entrambi i profili richiesti, senza considerarli assorbiti in modo apodittico.
- In tema di ICI per immobili inagibili, l'applicazione della riduzione presuppone l'accertamento dei fatti costitutivi del beneficio, inclusa l'eventuale conoscenza ufficiale dell'inagibilità da parte dell'ente impositore, ove ciò sia rilevante secondo il dictum rescindente.
- La tardiva costituzione del controricorrente comporta l'inammissibilità del controricorso e impedisce di tenere conto delle difese depositate oltre il termine processuale.
- Se una parte deposita difese riferite per errore a una diversa controversia e a una diversa sentenza, tali difese non possono essere considerate nel giudizio in corso.
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