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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16288/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo preclusi i motivi non devoluti in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e aspecifico il motivo sulla particolare tenuità del fatto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha dedotto, con il primo motivo, che il reato non fosse configurabile perché mancava l'elemento materiale dell'allontanamento; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo e il quarto motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive. La Corte ha rilevato che le doglianze sui primi, terzi e quarti motivi non erano state previamente dedotte in appello, mentre il motivo sull'art. 131-bis era aspecifico perché non si confrontava con la motivazione di merito, che valorizzava il disvalore della condotta e il ritrovamento dell'imputato in un garage adiacente all'abitazione in cui era ristretto in detenzione domiciliare, insieme a un soggetto non coabitante, per un tempo non determinabile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato di evasione oggetto della condanna confermata in sede di merito

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prevede l'inammissibilità delle doglianze di legittimità non previamente dedotte come motivi di appello

  • art. 131-bis c.p.

    disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa nel caso concreto per il disvalore della condotta

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state previamente dedotte con l'atto di appello, quando la preclusione sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della decisione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi concreti di disvalore della condotta, come le modalità della violazione e il contesto fattuale in cui essa è avvenuta.
  • Nel giudizio di legittimità, le doglianze su attenuanti generiche e pene sostitutive devono risultare già devolute in appello, altrimenti restano precluse in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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