Cassazione Penale, Sentenza n. 30009/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato, nei limiti indicati, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere (capo a-) e aveva escluso altri reati (falso ideologico e autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva violazione di norme di legittimità (art. 606 co.1 lett. b) e e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame non avesse rispettato la pronuncia di annullamento della Cassazione n. 3165/2022, avesse riutilizzato intercettazioni ritenute insufficienti dal giudice di legittimità e avesse travisato i fatti attribuendogli condotte non provate (es. consegna della "bottiglia di rum" con denaro, organizzazione dell'accordo dopo l'arresto di Licata, assunzione fittizia della moglie di Licata, ricerca di un avvocato per Licata). Il ricorrente chiedeva di escludere il quadro grave indiziario anche per fini di eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di riesame, in sede di rinvio disposto dalla 6^ Sezione penale (sentenza n. 3165/2022), avesse effettivamente proceduto a una "nuova valutazione" e avesse fornito una motivazione dettagliata e individualizzata sugli elementi indiziari a carico del ricorrente con riferimento al delitto di associazione per delinquere (capo a-). La Corte ha condiviso la correlazione, operata dal riesame, tra il riferimento a ingenti somme (anche il milione di euro) e gli introiti dell'attività illecita, nonché la rilevanza di comportamenti quali la cura di un avvocato per Licata, la lettera inviata in carcere e la disponibilità a una "pseudo assunzione" della moglie di Licata, inquadrandoli come funzionali al mantenimento dell'operatività criminale. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co.1 lett. b) e lett. e)
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Nel caso la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente relativa a presunta violazione/erronea interpretazione della motivazione del giudice di rinvio, confermando la regolarità della nuova valutazione compiuta dal riesame.
Norma citata dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse applicato correttamente i criteri di valutazione e avesse collegato logicamente gli elementi indiziari al reclamo investigativo.
Prevede la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria per i ricorsi manifestamente infondati o presentati con dolo o colpa grave. È stata applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Sentenza 6^ Sez. Penale n. 3165/2022 (Corte di Cassazione)
sentenza n. 3165/2022 della 6^ sezione penale
Pronuncia di annullamento che disponeva il rinvio al Tribunale di riesame per una nuova valutazione degli indizi a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione, nel rigettare l'odierno ricorso, ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse ottemperato alle indicazioni della sua precedente decisione.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni per ricorsi infondati; richiamata a supporto della decisione di condanna al versamento a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio per "nuova valutazione", il giudice del rinvio deve compiere un esame individualizzato e motivato degli elementi nuovi o non sufficientemente valutati in precedenza: una motivazione dettagliata e collegata agli elementi probatori può legittimamente confermare misure cautelari.
- Un ricorso per cassazione che si limita a proporre una diversa rilettura dei fatti o una riconsiderazione del materiale probatorio, senza indicare profili di illegittimità formale o vizi logici specifici della motivazione, è in genere inammissibile o destinato al rigetto.
- Intercettazioni e riferimenti a somme di denaro possono acquisire rilievo indiziario se la loro portata è contestualizzata e correlata ad altri elementi (sequestro di proventi, accordi tra soggetti, comportamenti funzionali all'attività illecita); la mera menzione di denaro senza collegamenti concreti rischia invece di essere insufficiente.
- Comportamenti apparentemente "privilegiari" (es. ricerca di un avvocato per un associato arrestato, lettere rassicuranti, assumere soggetti per favorire punteggio) possono essere valorizzati come elementi indiziari se il giudice li ricompone in un quadro unitario che mostra finalità illecite e continuità operativa.
- Presentare un ricorso privo di fondamento rispetto alle norme di diritto o ai criteri di motivazione può esporre il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), pertanto occorre mirare il gravame su profili di illegittimità effettivi e rilevanti.
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