Cassazione Penale, Sentenza n. 43609/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (27.04.2022) relativo a somme e beni fino a euro 6.989.275,00. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo articolato: (i) vizio procedurale per mancata legittimazione del difensore a proporre l'istanza di riesame per difetto di procura speciale (sostenendo che la precedente procura speciale era stata conferita al precedente difensore e che l'istanza era stata comunque presentata nei termini); (ii) vizio di apparenza della motivazione del decreto di sequestro e del provvedimento di riesame (che sarebbe "copia/incolla" della richiesta del PM), con carenza di valutazioni su periculum in mora, gravità indiziaria, immediatezza dell'oggetto del sequestro, sufficienza delle indagini in ordine al carattere fittizio del credito, mancata valorizzazione dell'attività e delle esigenze aziendali (125 dipendenti, pagamenti per ottenere il DURC, diverse posizioni dei coindagati), e in generale assenza di una motivazione effettiva che discrimini le posizioni dei due indagati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione del difensore a proporre, a nome della persona giuridica, l'istanza di riesame senza procura speciale valida al momento del deposito. Dal controllo degli atti è emerso che la procura speciale presente era limitata esclusivamente alla richiesta dei riti alternativi (es. giudizio abbreviato, patteggiamento) e non alla proposizione dell'istanza di riesame; inoltre la nomina del precedente difensore risultava revocata. Perciò la carenza procedurale è stata ritenuta assorbente e ha reso superfluo l'esame del merito delle censure sulla motivazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000 (titoli relativi ai reati tributari)
Gli articoli citati (art. 11, art. 10, art. 10‑quater) indicano i reati per i quali gli indagati erano perseguiti e giustificano l'adozione del sequestro preventivo volto al recupero di profitti di reato; la sentenza li riporta come sfondo fattuale ma la decisione sulla procedura di impugnazione è stata autonoma e fondata su profili di legittimazione.
Riferimento normativo collegato alle false dichiarazioni amministrative contestate; usato per definire i profili del reato oggetto del procedimento principale.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma di riferimento procedurale per il trattamento del ricorso in Cassazione nelle forme indicate (richiamata per la disciplina del procedimento).
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 15933/2015; Sez. 5, n. 9435/2011; Sez. 2, n. 41243/2006; Sez. 5, n. 2465/2018)
Principio consolidato: il difensore dell'indagato che è anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro non è legittimato a impugnare per conto della persona giuridica senza una procura speciale conferita alla specifica attività processuale al momento del deposito dell'impugnazione; la mera nomina di difensore o una procura limitata ad altri atti non sanano il difetto.
Massime di principio
- Per proporre impugnazioni processuali in nome di una persona giuridica è indispensabile, al momento del deposito, una procura speciale che espressamente conferisca il potere di compiere quell'atto processuale; la mera nomina o un mandato generico/limitato non sono sufficienti.
- La revoca della procura o la sostituzione del difensore possono rendere inefficaci procure precedenti: non si può contare su una procura speciale 'pregressa' se non vigente e adeguata al momento dell'impugnazione.
- Un vizio di legittimazione procedurale (es. difetto di procura speciale) è normalmente assorbente: se rilevato, porta all'inammissibilità dell'impugnazione senza che il giudice debba entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Prima di impugnare provvedimenti cautelari (sequestro), occorre verificare e documentare con attenzione sia i poteri difensivi (procure) sia la completezza formale dell'atto di impugnazione; se necessario regolarizzare la procura prima del deposito o chiedere proroga/integrazione tempestiva.
- Se l'obiettivo è contestare la motivazione di un decreto o di un'ordinanza (es. carenza di valutazione del periculum in mora o della gravità indiziaria), tali censure devono essere presentate solo dopo aver garantito la piena legittimazione processuale, altrimenti saranno inattuabili per ragioni formali.
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