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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40352/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dal testo risulta che i motivi investivano, in sostanza, due profili: da un lato la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p.; dall'altro il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, avendo le parti rinunciato a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza, non è più censurabile il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre la doglianza sulla pena è inammissibile perché la pena concordata non risulta illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questa disposizione; in tale contesto il ricorso è scrutinato nei limiti compatibili con la rinuncia ai motivi sulla colpevolezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Non può essere utilmente dedotta la sua violazione quando l'impugnazione sia stata definita con rinuncia a tutti i motivi relativi alla colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza preclude la deduzione in cassazione della violazione dell'art. 129 c.p.p. quale motivo di ricorso.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la pena concordata tra le parti non risulti illegale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, devono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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