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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato di energia elettrica, commesso in Palermo sino al 23 maggio 2018, in concorso tra loro e con aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. Il ricorso, sottoscritto dal medesimo difensore, articolava un solo motivo con più censure: contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deduceva l'erroneo mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, lamentava la mancata applicazione dell'attenuante del danno di particolare lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p., e censurava il diniego delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generica la censura sulla responsabilità, osservando che la sentenza di merito aveva motivato adeguatamente e correttamente applicato il principio secondo cui risponde di furto di energia elettrica anche chi si avvalga consapevolmente dell'allaccio abusivo realizzato da terzi. Ha escluso lo stato di necessità perché lo stato di bisogno economico non integra, di per sé, il pericolo attuale di un danno grave alla persona richiesto dalla scriminante. Ha ritenuto non concedibile, di regola, l'attenuante del danno di particolare lieve entità nel furto di energia elettrica in utenza domestica, e ha reputato non sindacabile in sede di legittimità il giudizio di comparazione sulle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione non illogica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    integrano la fattispecie di furto aggravato in concorso, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    invocato per il danno di particolare lieve entità; la Corte richiama il principio per cui, nel furto di energia elettrica in abitazione, l'attenuante non è di regola concedibile perché la consumazione è protratta nel tempo.

  • art. 54 c.p.

    richiamato per la scriminante dello stato di necessità; la Corte ribadisce che richiede pericolo attuale di un danno grave alla persona e non si applica al mero stato di bisogno economico se ovviabile con condotte lecite.

  • art. 133 c.p.

    non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Risponde di furto di energia elettrica anche chi utilizzi consapevolmente un allaccio abusivo predisposto da terzi, poiché la consapevole adesione alla sottrazione dell'energia integra la partecipazione al fatto appropriativo.
  • La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona e non può essere estesa a condotte poste in essere per far fronte a difficoltà economiche, se esistono alternative non illecite.
  • Nel furto di energia elettrica destinata a un'utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lieve entità è normalmente incompatibile con la natura continuativa della consumazione, che si protrae per tutto il periodo di utilizzazione dell'utenza abusiva.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivato in modo non arbitrario e non manifestamente illogico.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di giustificazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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