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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34128/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'aggiudicazione di alcuni lotti e dichiarato improseguibile la procedura su quei beni, perché il pignoramento li aveva individuati con dati catastali non più attuali al momento del vincolo; per un altro lotto aveva revocato l'aggiudicazione per difetto di continuità delle trascrizioni, in particolare per la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità dei danti causa dei debitori. I creditori procedenti proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo, per i lotti 1, 2, 3 e 5, che l'uso di dati catastali soppressi non rendeva incerta l'identificazione dei beni, anche alla luce di tutta la documentazione esecutiva successiva; per il lotto 4 deducevano che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare l'aggiudicazione, ma avrebbe dovuto assegnare un termine per ripristinare la continuità delle trascrizioni, così da sanare il difetto ai sensi dell'art. 2650 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo validamente pignorati i beni con dati catastali obsoleti e legittima la revoca dell'aggiudicazione del lotto 4 per mancanza della continuità delle trascrizioni. In cassazione i ricorrenti denunciarono violazione degli artt. 156 e 555 c.p.c. e, per il secondo motivo, violazione dell'art. 2650 c.c. e degli artt. 152, 175 e 484 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso nonostante il tardivo deposito della prova della rinnovazione della notifica, ritenendo che il contraddittorio fosse in realtà instaurato ab origine e che la sanzione di improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. non potesse operare in un caso in cui il rinvio era stato disposto ex art. 291 c.p.c. per verifica e regolarizzazione del contraddittorio, non per inerzia della parte. Nel merito ha accolto il primo motivo: ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva confermato la nullità del pignoramento per i lotti 1, 2, 3 e 5, affermando che l'indicazione di dati catastali non aggiornati non determina nullità se, tramite l'intero complesso degli atti e la documentazione ex art. 567 c.p.c., l'identificazione del bene resta univoca e non vi è assoluta incertezza. Ha invece respinto il secondo motivo, correggendo la motivazione del Tribunale: la mancanza di continuità delle trascrizioni impedisce al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita prima della sua regolarizzazione, ma se la vendita sia comunque stata eseguita non è invalida né inefficace; tuttavia, in presenza di disinteresse dell'aggiudicatario e per tutelarne l'affidamento e la stabilità della vendita, il giudice può revocare d'ufficio l'aggiudicazione. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Tivoli in diversa composizione per nuovo esame dell'opposizione relativa all'ordinanza del 10/7/2019, alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione ex art. 617 c.p.c.

    Viene utilizzato come rimedio per contestare gli atti del processo esecutivo, in particolare le ordinanze del giudice dell'esecuzione.

  • art. 555 c.p.c.

    L'atto di pignoramento immobiliare va valutato nel suo complesso; l'erroneità dei dati catastali non comporta nullità se non produce assoluta incertezza sul bene.

  • art. 567 c.p.c.

    documentazione prodotta ex art. 567 c.p.c.

    La documentazione ipocatastale depositata consente al giudice di verificare l'identità del bene e la continuità o corrispondenza dei dati catastali.

  • art. 291 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è finalizzata a sanare un difetto del contraddittorio e a consentire la rituale instaurazione del giudizio.

  • art. 371-bis c.p.c.

    prescritto a pena di improcedibilità dall'art. 371-bis c.p.c.

    La Corte esclude l'improcedibilità quando la prova della notifica originaria dimostra che il contraddittorio era già stato correttamente instaurato, pur se tale prova sia stata depositata tardivamente dopo l'ordine di rinnovo.

  • art. 111 Cost.

    art. 111, comma 2, secondo periodo, Cost.

    La ragionevole durata del processo non giustifica formalismi che portino alla chiusura del giudizio quando lo scopo del rinvio era la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per escludere un eccesso di formalismo incompatibile con il diritto ad un processo equo.

  • art. 2650 c.c.

    Il ripristino della continuità delle trascrizioni ha effetto retroattivo; la sua omissione non invalida di per sé la vendita già eseguita, ma espone eventualmente al rischio di evizione.

  • art. 2921 c.c.

    con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c.

    La vendita eseguita senza continuità delle trascrizioni può essere assoggettata ad evizione.

  • art. 569 c.p.c.

    prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

    La continuità delle trascrizioni deve essere verificata o ripristinata prima dell'autorizzazione alla vendita; se manca, il giudice non dovrebbe disporla.

  • art. 156 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 ... c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'irregolarità formale del pignoramento non determina nullità se l'atto raggiunge il suo scopo e non vi è incertezza sul bene.

  • art. 152 c.p.c.

    ... degli artt. 152, 175, 484 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la gestione dei termini e degli adempimenti processuali nella procedura esecutiva.

  • art. 175 c.p.c.

    ... degli artt. 152, 175, 484 c.p.c.

    Richiamato per censurare la gestione del procedimento da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 484 c.p.c.

    ... degli artt. 152, 175, 484 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri e agli adempimenti del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel pignoramento immobiliare, l'uso di dati catastali non più attuali non determina nullità se, considerato l'atto nel suo complesso e la documentazione ipocatastale depositata, il bene risulta comunque identificato in modo univoco e non sussiste assoluta incertezza sull'oggetto dell'esecuzione.
  • La validità del pignoramento non dipende dalla mera leggibilità dell'atto isolatamente considerato, ma dall'interazione tra atto di pignoramento, nota di trascrizione e documentazione ex art. 567 c.p.c., che il giudice può e deve utilizzare per verificare l'esatta identificazione del bene.
  • La mancanza di continuità delle trascrizioni impedisce al giudice dell'esecuzione di autorizzare la vendita finché il difetto non sia sanato, ma, se la vendita sia stata comunque eseguita, essa non è per ciò sola invalida o inefficace; resta però il rischio di evizione e la possibilità di ripristino retroattivo della continuità ex art. 2650 c.c.
  • Quando l'aggiudicatario manifesta disinteresse a perfezionare l'acquisto a causa di circostanze incidenti sulla stabilità della vendita, il giudice dell'esecuzione può revocare d'ufficio l'aggiudicazione per tutelare l'affidamento degli offerenti e l'affidabilità della liquidazione.
  • La sanzione di improcedibilità per tardivo deposito della prova della notifica non opera se il contraddittorio era già stato ritualmente instaurato ab origine e l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. era stato disposto solo per verificare e regolarizzare tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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