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Ordinanza

Ordinanza n. 2491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, con conseguente esecutività della misura incidente sulla prosecuzione dell'attività economica e sulla richiesta di dilazione di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatrice economica)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. I motivi d'appello sono stati ritenuti assistiti da fumus boni iuris nella parte in cui deducono l'irragionevolezza dell'esercizio del potere sanzionatorio e la violazione del principio di proporzionalità. È stato inoltre rappresentato che la mancata sospensione avrebbe determinato la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito dell'appellante e del suo nucleo familiare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella necessità di approfondire, nel giudizio di merito, le censure relative all'irragionevolezza del potere sanzionatorio e alla proporzionalità della misura. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché l'esecuzione della sentenza avrebbe prodotto la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito, pregiudizio di massima intensità e non integralmente riparabile per equivalente. Nelle more del merito ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione dell'appellante, verificando anche, alla luce dei pagamenti già effettuati, se sussistano ancora i presupposti per concedere la dilazione di pagamento. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può sussistere quando le censure relative all'esercizio del potere sanzionatorio, sotto i profili dell'irragionevolezza e della proporzionalità, richiedano un approfondimento nel giudizio di merito.
  • Il periculum in mora è integrato dal rischio di cessazione dell'attività economica e di perdita immediata dell'unica fonte di reddito del privato e del suo nucleo familiare, quando tale pregiudizio sia di massima intensità e non integralmente ristorabile per equivalente.
  • Accolta la tutela cautelare, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e imporre all'amministrazione il riesame della posizione dell'interessato, anche per verificare la permanenza dei presupposti di una dilazione di pagamento alla luce dei pagamenti già eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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