Ordinanza n. 2491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, con conseguente esecutività della misura incidente sulla prosecuzione dell'attività economica e sulla richiesta di dilazione di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatrice economica)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio chiedendone la sospensione cautelare. I motivi d'appello sono stati ritenuti assistiti da fumus boni iuris nella parte in cui deducono l'irragionevolezza dell'esercizio del potere sanzionatorio e la violazione del principio di proporzionalità. È stato inoltre rappresentato che la mancata sospensione avrebbe determinato la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito dell'appellante e del suo nucleo familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella necessità di approfondire, nel giudizio di merito, le censure relative all'irragionevolezza del potere sanzionatorio e alla proporzionalità della misura. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché l'esecuzione della sentenza avrebbe prodotto la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito, pregiudizio di massima intensità e non integralmente riparabile per equivalente. Nelle more del merito ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione dell'appellante, verificando anche, alla luce dei pagamenti già effettuati, se sussistano ancora i presupposti per concedere la dilazione di pagamento. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può sussistere quando le censure relative all'esercizio del potere sanzionatorio, sotto i profili dell'irragionevolezza e della proporzionalità, richiedano un approfondimento nel giudizio di merito.
- Il periculum in mora è integrato dal rischio di cessazione dell'attività economica e di perdita immediata dell'unica fonte di reddito del privato e del suo nucleo familiare, quando tale pregiudizio sia di massima intensità e non integralmente ristorabile per equivalente.
- Accolta la tutela cautelare, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e imporre all'amministrazione il riesame della posizione dell'interessato, anche per verificare la permanenza dei presupposti di una dilazione di pagamento alla luce dei pagamenti già eseguiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →