Cassazione Penale, Sentenza n. 32600/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia (23 ottobre 2024) che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il sequestro preventivo disposto nell'ambito di indagini per violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (frode fiscale tramite transazioni simulate). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio nella qualificazione delle società come "società schermo" ritenute prive di autonoma operatività e strumentali all'elusione fiscale, mentre esse sarebbero state società regolarmente operative; 2) carenza di accertamento sulla effettiva percezione dei ricavi contestati alla Servizi Contabili Srl, ossia mancata verifica che i proventi dedotti come occulti fossero effettivamente incassati dalla società
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il sindacato in questa sede ammetta solo vizi di violazione di legge e non la semplice critica della valutazione logico-probatoria del giudice di merito. Le doglianze del ricorrente riguardavano valutazioni motivazionali e logiche del Tribunale (qualificazione di societa' schermo e verifiche contabili), non errori di diritto tali da integrare un vizio di legge. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma penale richiamata come base dell'accusa: frode fiscale mediante operazioni simulate e omissione del versamento delle imposte. Nell'ordinanza impugnata si contestano operazioni simulate con interposizione fittizia e conseguente mancato versamento dell'IVA
Codice di procedura penale, art. 322-bis
Norma richiamata nel testo come riferimento procedurale per i provvedimenti cautelari reali adottati in sede di appello; i rimedi straordinari avverso tali provvedimenti sono soggetti ai limiti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza
Codice di procedura penale, art. 324
Articolo relativo al riesame cautelare in materia di misure reali; la Corte ricorda che le impugnazioni avverso provvedimenti adottati ai sensi di questo articolo sono ammissibili in Cassazione solo per vizi di violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 125
Prevede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziali a pena di nullità; la Corte segnala che vizi estremi della motivazione (assenza totale o carenza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) possono rientrare nel vizio di violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 325
Norma richiamata per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il sindacato si concentra sui vizi di violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739
Giurisprudenza richiamata per affermare che nel vizio di violazione di legge rientrano non solo errores in iudicando o in procedendo ma anche gravi vizi motivazionali che rendono il provvedimento privo dei requisiti minimi di motivazione
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti di riesame o di appello relativi a misure reali (ex artt. 322-bis, 324 c.p.p.) sono ammissibili essenzialmente i motivi che deducono violazione di legge; le mere critiche alla valutazione dei fatti o alla logica della motivazione sono inammissibili
- Se si vuole impugnare la qualificazione di 'società schermo' occorre far valere un profilo di diritto (ad es. errata applicazione di criteri legali, mancanza totale di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., o vizi giuridici nella ricostruzione), non la semplice divergenza sulla valutazione delle risultanze
- I vizi della motivazione possono diventare rilevanti in Cassazione solo se sono radicali: assenza totale di motivazione o motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Prima del gravame per cassazione, la difesa deve curare in sede di merito (e documentale) l'accertamento dei fatti rilevanti (es. prova dell'effettivo incasso dei ricavi da parte della società) perché il sindacato in Cassazione su valutazioni probatorie è molto limitato
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione
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