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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36071/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata era stata condannata per indebito utilizzo di una carta bancomat. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 12 giugno 2023, aveva irrogato la pena; la Corte d’appello di Trieste, il 13 aprile 2026, accogliendo l’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e riconosciute le circostanze, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 312 di multa. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e la mancanza di motivazione sulla commisurazione della pena concordata. Ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe dovuto controllare e motivare la congruità della pena e non limitarsi a dichiararla congrua. Non ha prospettato che la sanzione fosse illegale o estranea ai limiti edittali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura riguardava soltanto la motivazione sulla misura della pena concordata e non deduceva l’illegalità della sanzione. In base ai limiti di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., i vizi relativi alla determinazione della pena concordata non sono deducibili in cassazione se non si traducono nell’illegalità della pena. Il ricorso è stato trattato nelle forme previste dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Contro la sentenza di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso per specifiche questioni relative alla formazione dell’accordo e alla decisione giudiziale; le censure sulla pena sono inammissibili se non denunciano una sanzione illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme del rito de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.

    Il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., soggetto alla previsione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è trattato de plano secondo il comma 5-bis dell’art. 610 c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso per le censure concernenti la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della pronuncia rispetto alla richiesta.
  • Nel concordato in appello non sono deducibili in cassazione i vizi relativi alla determinazione o alla motivazione sulla congruità della pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La natura consensuale e la funzione deflattiva del concordato in appello impediscono alla parte di contestare unilateralmente la misura della pena concordata, se non nei casi in cui ne sia dedotta l’illegalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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