Cassazione Penale, Sentenza n. 34453/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della remissione di querela. Viene rilevata la regolarità della remissione e della sua accettazione. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico del querelato; la Condanna pecuniaria di €400 viene quindi annullata per estinzione del reato. Decisione resa il 10/09/2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la condanna del Giudice di Pace e inflitto una multa di €400. Il terzo motivo di ricorso, ritenuto fondato, rileva che il procuratore speciale della persona offesa ha presentato remissione di querela in data 27/12/2024, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; si invoca il principio giurisprudenziale che ammette il ricorso per cassazione anche se proposto solo per introdurre nel processo la remissione di querela ritualmente accettata. I primi due motivi (cessazione per prova evidente dell'innocenza o insussistenza incontrovertibile dei fatti) non sono ritenuti provati e vengono assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
La Corte ha applicato questo precedente per ritenere ammissibile il ricorso di cassazione volto a far valere la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata; perciò la remissione validamente accettata estingue il reato anche se intervenuta nel periodo successivo alla sentenza ma prima del termine di impugnazione.
Norma richiamata in relazione alla imputazione delle spese processuali: in mancanza di diversa pattuizione, le spese sono a carico del querelato.
Massime di principio
- La remissione di querela, se rituale e accettata, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché sia avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo fine di far valere nel processo la remissione di querela intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Motivi di ricorso fondati su prova evidente dell'innocenza o insussistenza incontrovertibile dei fatti richiedono elementi decisivi nel decisum impugnato; in mancanza, tali motivi possono risultare assorbiti dall'effetto estintivo della remissione.
- Le spese processuali, salvo deroga pattizia, sono a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela (art. 340 c.p.p.).
- In situazioni simili verificare sempre: a) la tempestività della remissione rispetto al termine di impugnazione; b) la regolarità formale della remissione e della sua accettazione; c) chi ha effettivamente presentato la remissione (es. procuratore speciale) e che sia valida la rappresentanza.
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