Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34453/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della remissione di querela. Viene rilevata la regolarità della remissione e della sua accettazione. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico del querelato; la Condanna pecuniaria di €400 viene quindi annullata per estinzione del reato. Decisione resa il 10/09/2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la condanna del Giudice di Pace e inflitto una multa di €400. Il terzo motivo di ricorso, ritenuto fondato, rileva che il procuratore speciale della persona offesa ha presentato remissione di querela in data 27/12/2024, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; si invoca il principio giurisprudenziale che ammette il ricorso per cassazione anche se proposto solo per introdurre nel processo la remissione di querela ritualmente accettata. I primi due motivi (cessazione per prova evidente dell'innocenza o insussistenza incontrovertibile dei fatti) non sono ritenuti provati e vengono assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)

    È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione

    La Corte ha applicato questo precedente per ritenere ammissibile il ricorso di cassazione volto a far valere la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata; perciò la remissione validamente accettata estingue il reato anche se intervenuta nel periodo successivo alla sentenza ma prima del termine di impugnazione.

  • Art. 340 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla imputazione delle spese processuali: in mancanza di diversa pattuizione, le spese sono a carico del querelato.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se rituale e accettata, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché sia avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo fine di far valere nel processo la remissione di querela intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Motivi di ricorso fondati su prova evidente dell'innocenza o insussistenza incontrovertibile dei fatti richiedono elementi decisivi nel decisum impugnato; in mancanza, tali motivi possono risultare assorbiti dall'effetto estintivo della remissione.
  • Le spese processuali, salvo deroga pattizia, sono a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela (art. 340 c.p.p.).
  • In situazioni simili verificare sempre: a) la tempestività della remissione rispetto al termine di impugnazione; b) la regolarità formale della remissione e della sua accettazione; c) chi ha effettivamente presentato la remissione (es. procuratore speciale) e che sia valida la rappresentanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.