Cassazione Penale, Sentenza n. 36751/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto De Luca Bossa aveva reclamatola decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il diniego non giustificato, lesivo della parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, del diritto all'informazione e dell'offerta di intrattenimento rilevante per il percorso rieducativo. Il Ministero impugnava in Cassazione sostenendo, in primo luogo, che l'art. 35-bis Ord. pen. non dà luogo a tutela giurisdizionale quando è in discussione la mera modalità di esercizio di un diritto (prerogativa discrezionale dell'Amministrazione), e, in secondo luogo, che la limitazione in regime 41-bis può essere ragionevole e giustificata per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni e di sicurezza.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio ex art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" e non le mere modalità organizzative dell'esercizio dei diritti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui i limiti derivanti dalla detenzione e dalle scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione, se ragionevoli e proporzionati, non sono sindacabili. Ha quindi qualificato il reclamo come generico (non avente ad oggetto un diritto soggettivo tutelabile) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, assorbendo il secondo motivo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Prevede il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per le posizioni giuridiche qualificabili come diritto; non copre le sole modalità tecniche/organizzative dell'esercizio del diritto quando rientrano nella discrezionalità amministrativa
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Indica la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere dei reclami del detenuto, a condizione che riguardino diritti soggettivi effettivi e non generici
art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.
art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.
Consente di qualificare come 'reclamo generico' le istanze che non rientrano nelle fattispecie di tutela giurisdizionale previste dalla legge
Prevede il regime penitenziario differenziato per esigenze di ordine e sicurezza; può legittimamente comportare deroghe alla parità di trattamento purché fondate su esigenze di sicurezza e rispettino ragionevolezza e proporzionalità
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Circolare dipartimentale 2/10/2017
Atto amministrativo che organizza il circuito televisivo in carcere indicando i canali fruibili; rientra nelle scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione la cui regolazione può incidere sulle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti
Massime di principio
- Il reclamo avanti la magistratura di sorveglianza è ammissibile solo quando incide su un diritto soggettivo nella sua sostanza, non quando riguarda esclusivamente le modalità tecniche o organizzative del suo esercizio
- Limitazioni alla fruizione di servizi o media dettate dall'organizzazione carceraria (es. elenco di canali tv) sono, di regola, scelte amministrative discrezionali sindacabili dal giudice solo se manifestamente irragionevoli o se sostanzialmente inibiscono la fruizione del diritto
- In regime 41-bis deroghe alla parità di trattamento possono essere legittime se fondate su comprovate esigenze di ordine e sicurezza; il giudice valuta la ragionevolezza e proporzionalità della misura
- Il giudice a quo deve qualificare preliminarmente la natura della pretesa: se la domanda è meramente relativa a modalità va dichiarata generica e inammissibile ai sensi dell'art. 35 Ord. pen.
- Per ottenere tutela giurisdizionale il detenuto deve dimostrare che la condotta amministrativa lede un diritto attuale e concreto e provoca un 'attuale e grave pregiudizio', non una mera inconvenienza organizzativa
- Le circolari e regolamenti interni che disciplinano aspetti tecnici/organizzativi sono valutati nell'ambito della discrezionalità amministrativa; il sindacato giudiziario interviene solo in presenza di eccesso o abuso di potere o di manifesta irragionevolezza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36579/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36580/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36583/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2022 del 28/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →