Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36751/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto De Luca Bossa aveva reclamatola decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il diniego non giustificato, lesivo della parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, del diritto all'informazione e dell'offerta di intrattenimento rilevante per il percorso rieducativo. Il Ministero impugnava in Cassazione sostenendo, in primo luogo, che l'art. 35-bis Ord. pen. non dà luogo a tutela giurisdizionale quando è in discussione la mera modalità di esercizio di un diritto (prerogativa discrezionale dell'Amministrazione), e, in secondo luogo, che la limitazione in regime 41-bis può essere ragionevole e giustificata per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni e di sicurezza.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio ex art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" e non le mere modalità organizzative dell'esercizio dei diritti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui i limiti derivanti dalla detenzione e dalle scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione, se ragionevoli e proporzionati, non sono sindacabili. Ha quindi qualificato il reclamo come generico (non avente ad oggetto un diritto soggettivo tutelabile) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, assorbendo il secondo motivo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Prevede il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per le posizioni giuridiche qualificabili come diritto; non copre le sole modalità tecniche/organizzative dell'esercizio del diritto quando rientrano nella discrezionalità amministrativa

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Indica la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere dei reclami del detenuto, a condizione che riguardino diritti soggettivi effettivi e non generici

  • art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.

    art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.

    Consente di qualificare come 'reclamo generico' le istanze che non rientrano nelle fattispecie di tutela giurisdizionale previste dalla legge

  • art. 41-bis, Ord. pen.

    Prevede il regime penitenziario differenziato per esigenze di ordine e sicurezza; può legittimamente comportare deroghe alla parità di trattamento purché fondate su esigenze di sicurezza e rispettino ragionevolezza e proporzionalità

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

    Circolare dipartimentale 2/10/2017

    Atto amministrativo che organizza il circuito televisivo in carcere indicando i canali fruibili; rientra nelle scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione la cui regolazione può incidere sulle modalità di esercizio dei diritti dei detenuti

Massime di principio

  • Il reclamo avanti la magistratura di sorveglianza è ammissibile solo quando incide su un diritto soggettivo nella sua sostanza, non quando riguarda esclusivamente le modalità tecniche o organizzative del suo esercizio
  • Limitazioni alla fruizione di servizi o media dettate dall'organizzazione carceraria (es. elenco di canali tv) sono, di regola, scelte amministrative discrezionali sindacabili dal giudice solo se manifestamente irragionevoli o se sostanzialmente inibiscono la fruizione del diritto
  • In regime 41-bis deroghe alla parità di trattamento possono essere legittime se fondate su comprovate esigenze di ordine e sicurezza; il giudice valuta la ragionevolezza e proporzionalità della misura
  • Il giudice a quo deve qualificare preliminarmente la natura della pretesa: se la domanda è meramente relativa a modalità va dichiarata generica e inammissibile ai sensi dell'art. 35 Ord. pen.
  • Per ottenere tutela giurisdizionale il detenuto deve dimostrare che la condotta amministrativa lede un diritto attuale e concreto e provoca un 'attuale e grave pregiudizio', non una mera inconvenienza organizzativa
  • Le circolari e regolamenti interni che disciplinano aspetti tecnici/organizzativi sono valutati nell'ambito della discrezionalità amministrativa; il sindacato giudiziario interviene solo in presenza di eccesso o abuso di potere o di manifesta irragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.