Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2014, emessa nei confronti di una società operante nel settore del gioco lecito e determinata in via forfetaria in ragione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. La CTR aveva ritenuto applicabile il regime IVA forfetario, affermando che l'eventuale opzione per il regime ordinario dovesse essere comunicata formalmente mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione e che tale adempimento non fosse stato eseguito. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, sostenendo di aver validamente esercitato e mai revocato l'opzione per il regime ordinario dell'IVA, anche tramite comportamento concludente e comunicazione alla SIAE, e che la CTR avrebbe errato nel negare rilevanza a tale opzione non formalizzata nel quadro VO.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta, in astratto, la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario dell'IVA anche nel settore disciplinato dal regime forfetario previsto per gli apparecchi da gioco, e ha precisato che l'omessa dichiarazione formale dell'opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La CTR, dunque, ha errato nel non verificare se, al di là del mancato rispetto delle formalità dichiarative, l'opzione fosse stata comunque validamente esercitata per facta concludentia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente al contribuente di optare per il regime ordinario dell'IVA anche in un settore altrimenti assoggettato a disciplina forfetaria.
art. 14 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
il regime forfetario previsto per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito riguarda anche l'IVA, ma le imposte restano autonome quanto al regime applicabile.
art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
l'opzione può essere desunta anche da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342
la norma interpretativa rende applicabile il criterio dei comportamenti concludenti anche a condotte anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di deduzione del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema dei regimi fiscali opzionali, la mancata osservanza delle formalità dichiarative non esclude di per sé la validità dell'opzione, quando questa sia desumibile da comportamenti concludenti o da elementi contabili univoci.
- Quando una disciplina fiscale prevede un regime forfetario generale ma consente l'opzione per il regime ordinario, il giudice di merito deve verificare in concreto se l'opzione sia stata esercitata, senza arrestarsi alla sola mancanza della comunicazione formale.
- Le imposte collegate a uno stesso ambito economico possono essere disciplinate in modo coordinato quanto alle modalità di riscossione, ma restano autonomamente regolabili quanto alla scelta del regime applicabile, se la legge lo consente.
- In presenza di una controversia che riguardi esclusivamente la debenza del tributo, l'agente della riscossione può non essere litisconsorte necessario, poiché la legittimazione passiva fa capo all'amministrazione finanziaria titolare della pretesa impositiva.
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