Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2014, emessa nei confronti di una società operante nel settore del gioco lecito e determinata in via forfetaria in ragione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. La CTR aveva ritenuto applicabile il regime IVA forfetario, affermando che l'eventuale opzione per il regime ordinario dovesse essere comunicata formalmente mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione e che tale adempimento non fosse stato eseguito. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, sostenendo di aver validamente esercitato e mai revocato l'opzione per il regime ordinario dell'IVA, anche tramite comportamento concludente e comunicazione alla SIAE, e che la CTR avrebbe errato nel negare rilevanza a tale opzione non formalizzata nel quadro VO.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta, in astratto, la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario dell'IVA anche nel settore disciplinato dal regime forfetario previsto per gli apparecchi da gioco, e ha precisato che l'omessa dichiarazione formale dell'opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La CTR, dunque, ha errato nel non verificare se, al di là del mancato rispetto delle formalità dichiarative, l'opzione fosse stata comunque validamente esercitata per facta concludentia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel sistema dei regimi fiscali opzionali, la mancata osservanza delle formalità dichiarative non esclude di per sé la validità dell'opzione, quando questa sia desumibile da comportamenti concludenti o da elementi contabili univoci.
  • Quando una disciplina fiscale prevede un regime forfetario generale ma consente l'opzione per il regime ordinario, il giudice di merito deve verificare in concreto se l'opzione sia stata esercitata, senza arrestarsi alla sola mancanza della comunicazione formale.
  • Le imposte collegate a uno stesso ambito economico possono essere disciplinate in modo coordinato quanto alle modalità di riscossione, ma restano autonomamente regolabili quanto alla scelta del regime applicabile, se la legge lo consente.
  • In presenza di una controversia che riguardi esclusivamente la debenza del tributo, l'agente della riscossione può non essere litisconsorte necessario, poiché la legittimazione passiva fa capo all'amministrazione finanziaria titolare della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.