Cassazione Penale, Sentenza n. 26928/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti (8/03/2023) sostenendo che la disciplina processuale non vieta la dichiarazione di domicilio all'estero quando l'imputato ivi risiede. La Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater) e dell'art.169 c.p.p., ritenendo che, per le impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022), sia a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio valida ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e, se imputato proceduto in assenza, del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente tale dichiarazione. La Corte ha concluso che una dichiarazione/elezione di domicilio all'estero, e in particolare in Paese extra-UE, è in concreto inidonea per le notificazioni richieste e quindi incompatibile con i requisiti di ammissibilità stabiliti dalle norme novellate.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della parte civile. La Corte ha motivato la decisione richiamando l'applicabilità temporale delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (principio tempus regit actum), la ratio di effettività delle notificazioni prevista dall'art.169 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata secondo cui il domicilio eletto deve permettere di rintracciare senza indugio il destinatario; ne consegue che la dichiarazione di domicilio in Paese extra-UE è da ritenersi certamente inidonea ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Comma 1-ter: Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Comma 1-quater: Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Le norme richiedono, a pena di inammissibilità, il deposito contestuale all'atto d'impugnazione della dichiarazione/elezione di domicilio valida per le notificazioni; se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il difensore deve inoltre depositare un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente l'elezione di domicilio.
art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.150/2022
Ha introdotto nel codice di rito i commi 1-ter e 1-quater dell'art.581 c.p.p.; la novella si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
art. 89, comma 3 del d.lgs. n.150/2022
Stabilisce la regola di applicazione temporale delle disposizioni del decreto: le nuove norme si applicano alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto.
art. 169, comma 1 cod. proc. pen.
Per le notificazioni successive, il domicilio per il procedimento deve essere nello Stato italiano; il residente all'estero, una volta venuto a conoscenza del processo, è tenuto a eleggere domicilio in Italia per le notificazioni successive.
legge 9 agosto 2024, n.114 (abrogazione delle norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022)
Sebbene le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 siano state successivamente abrogate dalla legge n.114/2024 con efficacia dal 25/08/2024, le impugnazioni proposte nella vigenza delle disposizioni devono essere valutate secondo la disciplina allora vigente (principio tempus regit actum).
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto di impugnazione del difensore deve contenere, a pena di inammissibilità, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e l'elezione di domicilio valida per le notificazioni; in mancanza, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata all'estero, e in particolare in Paese extra-UE, è normalmente considerata inidonea ai fini delle notificazioni processuali richieste e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le prescrizioni formali introdotte da novelle processuali si applicano in base al principio tempus regit actum: occorre verificare la data della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Anche se una norma processuale viene successivamente abrogata, le impugnazioni proposte quando la norma era vigente devono essere valutate secondo quella disciplina; è quindi fondamentale verificare la vigenza della norma al momento dell'impugnazione.
- La validità dell'elezione di domicilio va valutata concretamente: il domicilio indicato deve permettere di rintracciare senza indugio il destinatario delle notificazioni.
- Per evitare inammissibilità, il difensore deve curare le formalità: depositare il mandato richiesta, verificare la validità del domicilio indicato (preferibilmente in Italia) e rispettare i termini e i requisiti formali previsti dalla norma applicabile.
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