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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05511/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti della Regione Campania, già assunti a tempo indeterminato presso i Centri di formazione professionale e successivamente immessi nei ruoli regionali con decorrenza 1° settembre 1986 in forza della normativa regionale, avevano agito per ottenere differenze retributive a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), assumendo che ai fini del calcolo dovesse essere computata anche l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e che, comunque, dovessero essere riconosciuti gli incrementi RIA fino al 31 dicembre 1990. La Regione aveva eccepito la prescrizione quinquennale. Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e il rigetto dell’appello della Regione, quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti per violazione di legge: ha contestato, in sintesi, che la Corte d’appello avesse applicato alla fattispecie norme e principi relativi al Comparto Ministeri o comunque incompatibili con il comparto Regioni ed enti locali, riconoscendo illegittimamente un ulteriore scatto RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; ha inoltre sostenuto che il d.P.R. n. 44 del 1990 non era applicabile al personale regionale e che le norme richiamate dalla Corte territoriale e dalla Corte costituzionale (art. 7 d.l. n. 384/1992 e art. 51, comma 3, l. n. 388/2000) non potevano fondare il diritto azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione. Ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i quattro motivi, affermando che la Corte d’appello aveva erroneamente riconosciuto ai lavoratori il diritto a ulteriori incrementi della RIA sino al 31 dicembre 1990. In particolare, ha rilevato che la disciplina applicabile al personale regionale ed enti locali non prevedeva alcuno scatto aggiuntivo per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, né consentiva di applicare la normativa del Comparto Ministeri richiamata dai giudici di merito. Ha inoltre escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 e le norme sull’art. 7 d.l. n. 384/1992 e sull’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 fossero pertinenti alla fattispecie. Conseguentemente la sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria dei lavoratori. La Corte ha disposto la compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • L. Regione Campania 30 luglio 1977, n. 40, art. 6, comma 1, lett. b) e c)

    Individua i Centri di formazione professionale tra le strutture formative cui la Regione può avvalersi.

  • L. Regione Campania 9 luglio 1984, n. 32

    Prevede l’inquadramento del personale della formazione professionale in uno speciale ruolo ad esaurimento della Giunta regionale e il relativo trattamento economico.

  • L. Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, artt. 1, 2, 4 e 5

    Stabilisce l’inserimento del personale nei ruoli della Giunta regionale, il trattamento giuridico ed economico dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991 e la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1992; parte delle disposizioni è stata poi dichiarata illegittima costituzionalmente.

  • L. Regione Campania 28 febbraio 2001, n. 2, art. 4

    Interviene a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, modificando il regime dell’inquadramento e specificando l’eccezione relativa al salario di anzianità maturato al 30/8/1986 presso l’ente di provenienza.

  • d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 41, comma 7

    La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.

  • d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, art. 1, comma 1

    Delimita l’ambito soggettivo di applicazione del regolamento al personale indicato dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, cioè il Comparto Ministeri.

  • d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, art. 9, commi 4 e 5

    Prevede per il personale ministeriale una maggiorazione della RIA al ricorrere di determinati requisiti di anzianità; non è applicabile al personale regionale ed enti locali.

  • d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 333, art. 44, commi 1, 2 e 3

    Per il personale del comparto Regioni ed enti locali prevede un incremento della RIA a decorrere dal 1° gennaio 1989, riferito al servizio prestato nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, con riassorbimento delle anticipazioni eventualmente corrisposte.

  • d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 1, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    Richiamato dalla ricorrente come non applicabile alla fattispecie; la Corte esclude che esso fondi il diritto agli incrementi RIA per il personale regionale in esame.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3

    Norma interpretativa richiamata nel contenzioso sulla maggiorazione RIA, ma ritenuta non pertinente al personale regionale ed enti locali nella presente controversia.

  • Costituzione, artt. 3 e 97

    Richiamati dalla Corte costituzionale nella declaratoria di illegittimità delle norme regionali che assimilavano retroattivamente il trattamento economico e giuridico del personale non ancora di ruolo a quello del personale già di ruolo.

  • Corte costituzionale n. 109/2000

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della L.R. Campania n. 14/1991 per irragionevole assimilazione retroattiva dei trattamenti.

  • Corte costituzionale n. 4/2024

    Richiamata dai giudici di merito, ma ritenuta dalla Cassazione riferita a una diversa vicenda normativa e non decisiva per il caso del personale regionale Campania.

Massime di principio

  • Nel comparto Regioni ed enti locali, la spettanza della retribuzione individuale di anzianità e dei suoi incrementi va verificata esclusivamente sulla base della disciplina speciale effettivamente applicabile a quel comparto, senza estendere per analogia previsioni dettate per comparti diversi, salvo espressa previsione normativa.
  • Quando una legge regionale che riconosce retroattivamente trattamenti economici e anzianità a personale non ancora di ruolo viene dichiarata incostituzionale, la pretesa retributiva fondata su quelle disposizioni non può essere mantenuta in giudizio se manca un diverso titolo normativo valido.
  • L’incremento della RIA non può essere riconosciuto in assenza di una clausola o disposizione che lo preveda espressamente: la mera maturazione del servizio non basta se la normativa di comparto limita temporalmente gli scatti o li collega a periodi di servizio specifici.
  • Le norme e le pronunce relative alla maggiorazione RIA del Comparto Ministeri non sono automaticamente applicabili al personale regionale, ove la disciplina del comparto Regioni ed enti locali presenti un assetto diverso e autonomo.
  • Se la questione è definita solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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