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Legge

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

Normativa italiana091G0030Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge che, con effetto dal 1° gennaio 1990, attribuisce un compenso al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti e sostituisce/integra vari articoli dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (DPR 15/12/1959, n.1229). Fissa in lire le tariffe per notificazioni, esecuzioni, verbali e assistenza, le percentuali di ripartizione tra ufficiali, aiutanti e coadiutori, l'obbligo di versamento della tassa statale del 10% e le modalità amministrative di riscossione. Prevede inoltre un limite di spesa complessiva pari a lire 28.000.000.000 e la copertura esclusiva mediante la forfetizzazione/rivalutazione dei diritti previsti dagli articoli modificati.

Disciplina di diritti, compensi e ripartizione per ufficiali giudiziari e aiutanti

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