LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14
Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che, con effetto dal 1° gennaio 1990, attribuisce un compenso al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti e sostituisce/integra vari articoli dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (DPR 15/12/1959, n.1229). Fissa in lire le tariffe per notificazioni, esecuzioni, verbali e assistenza, le percentuali di ripartizione tra ufficiali, aiutanti e coadiutori, l'obbligo di versamento della tassa statale del 10% e le modalità amministrative di riscossione. Prevede inoltre un limite di spesa complessiva pari a lire 28.000.000.000 e la copertura esclusiva mediante la forfetizzazione/rivalutazione dei diritti previsti dagli articoli modificati.
Disciplina di diritti, compensi e ripartizione per ufficiali giudiziari e aiutanti
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