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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40411/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di responsabilità per reati contestati: la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché l'atto originario depositato il 9 maggio 2024 era privo del mandato a impugnare e dell'elezione di domicilio; l'integrazione inviata il 10 maggio 2024 (mandato ed elezione di domicilio) era stata ritenuta non idonea a sanare la mancanza per mancata tempestività. Il ricorrente ha dedotto che, trattandosi di imputato giudicato in assenza, spettano ai difensori ulteriori 15 giorni per proporre appello (art. 585 c. 1-bis c.p.p.), sicché l'integrazione del 10 maggio rientrava nel termine utile (termine ultimo 23 maggio 2024) e rendeva dunque tempestivo l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che l'integrazione (mandato ed elezione di domicilio) inviata il 10 maggio 2024, cioè il giorno successivo all'atto d'appello originario, ricadeva nel termine prorogato di 15 giorni applicabile all'imputato giudicato in assenza (art. 585 c. 1-bis c.p.p.). Ha escluso la piena applicabilità del precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello, posto che quei precedenti riguardavano depositi effettuati dopo la scadenza del termine; ha inoltre confermato che mandato ed elezione di domicilio possono essere successivi alla sentenza impugnata. Per questi motivi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato nell'elencazione delle norme contestate; nel contesto, rilevante con riferimento alle regole sulle impugnazioni e sulle formalità dell'atto di appello.

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Disciplina l'elezione di domicilio che, ai sensi della norma, deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione; la Corte osserva tuttavia che tale elezione può essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai termini per proporre appello; la questione centrale è però l'interpretazione estensiva del successivo comma 1-bis per gli imputati giudicati in assenza.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Fondamentale nella decisione: prevede ulteriori 15 giorni, rispetto ai termini ordinari, per l'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza. La Corte ha ritenuto che tale proroga rendeva tempestiva l'integrazione contenente mandato ed elezione di domicilio.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024 (Lattanzi)

    Citate a supporto dell'affermazione che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il principio applicabile al caso in esame.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è giudicato in assenza, ai difensori spettano 15 giorni aggiuntivi per proporre appello (art. 585 c. 1-bis c.p.p.); le integrazioni depositate entro tale termine devono essere valutate alla stregua di atti tempestivi.
  • Un atto d'appello originario carente di mandato o di elezione di domicilio può essere sostituito da un successivo deposito contenente tali formalità, purché avvenga entro il termine utile (inclusa ogni eventuale proroga prevista dalla legge).
  • La necessità che mandato ed elezione di domicilio siano 'unitariamente' depositati con l'appello va interpretata tenendo conto che tali adempimenti possono essere successivi alla sentenza impugnata, purché comunque rispettino i termini di impugnazione applicabili.
  • I precedenti giurisprudenziali che condannano depositi effettuati dopo la scadenza del termine non sono automaticamente applicabili ai casi in cui l'integrazione sia stata effettuata entro il termine prorogato: il giudice deve verificare la concreta tempestività e non limitarsi al richiamo formale di precedenti differenti.
  • In caso di dubbio sulla validità formale di un'appello incompleto, l'interpretazione che tutela il diritto di difesa e riconosce la tempestività delle integrazioni effettuate nei termini è preferibile, specie quando la legge prevede proroghe specifiche per situazioni particolari (es. imputato giudicato in assenza).

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