Sentenza n. 6805/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n° 5160/2024 emessa in data 02.05.2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Giudice del Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, della quale è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione del lavoro. Il ricorso, notificato il 20 maggio 2025, è stato depositato il 17 giugno 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile tardività del deposito. Poiché il giudizio di ottemperanza rientra tra i riti soggetti alla dimezzazione dei termini processuali, il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è stato ritenuto ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Il ricorrente non ha rispettato tale termine e non sono stati ravvisati i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività del deposito. Ha interpretato l'art. 87, comma 3, c.p.a. nel senso che, nei giudizi di ottemperanza, il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è dimezzato a quindici giorni. Il deposito effettuato il 17 giugno 2025, a fronte della notificazione del 20 maggio 2025, è stato quindi considerato tardivo. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 87, comma 2, lettera d, c.p.a.
Il comma 2 include alla lettera d i giudizi di ottemperanza.
I giudizi di ottemperanza rientrano tra i giudizi soggetti alla disciplina dei termini processuali dimezzati.
Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Nel giudizio di ottemperanza il termine processuale per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto al termine ordinario.
Il termine ordinario di deposito del ricorso è di trenta giorni.
Il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, applicabile ordinariamente, è ridotto a quindici giorni nei giudizi di ottemperanza per effetto dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
Avviso d'ufficio formulato al verbale d'udienza circa la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito.
Il giudice ha sottoposto al contraddittorio la questione rilevata d'ufficio relativa alla tardività del deposito.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
- Il mancato rispetto del termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso di ottemperanza determina l'irricevibilità del ricorso per tardività.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è automatica in caso di inosservanza del termine di deposito nel giudizio di ottemperanza e può essere concessa soltanto quando ricorrano i relativi presupposti di legge.
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