Cassazione Penale, Ordinanza n. 31099/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta ferma: conferma della condanna per omicidio volontario e della circostanza aggravante della premeditazione, con sola rimodulazione in mitius della pena operata dalla Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello che, pur rimodulando in mitius la pena inflitta in primo grado, ha confermato la responsabilità per omicidio volontario e la circostanza aggravante della premeditazione. Con un primo ricorso si deduceva l'assenza di motivazione sulla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, asseritamente già prospettata in memoria difensiva; con un secondo motivo si censurava una precedente sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione; con un terzo motivo si lamentava vizio di motivazione, mirando però sostanzialmente a una rivalutazione delle prove. Un secondo difensore ha poi riproposto specificamente censure sulla premeditazione, contestando la correttezza giuridica e logica del suo riconoscimento, anche alla luce della memoria depositata. La Corte reputa i motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati, evidenziando che il ricorso non indica in concreto quali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili né la loro decisività, attinge una decisione non impugnata, e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio probatorio; quanto alla premeditazione, la sentenza impugnata è ritenuta immune da censure perché ha valorizzato elementi logici da cui desumere la consapevolezza, in capo al ricorrente, della premeditazione altrui prima del completamento del suo contributo al reato.
Norme richiamate
condanna ... al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente determinata in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato solo indirettamente nel tema della valutazione del compendio probatorio; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa valutazione di una memoria difensiva non integra di per sé una nullità: occorre allegare in modo specifico in che modo il contenuto della memoria sia decisivo e incida sulla tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata.
- L'eccezione di inutilizzabilità di atti o dichiarazioni è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica specificamente quali atti sarebbero viziati e non spiega la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio posto a base della decisione.
- Non può essere dedotto con successo in cassazione un motivo che colpisca una precedente decisione non oggetto dell'impugnazione, poiché il ricorso deve investire la sentenza attualmente impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera richiesta di una diversa lettura delle prove o su una rivalutazione degli elementi fattuali, attività riservata al giudice di merito.
- La circostanza aggravante della premeditazione può applicarsi anche al concorrente che non abbia ideato personalmente il reato, quando risulti che egli abbia acquisito, prima dell'esaurimento del proprio contributo volontario, effettiva conoscenza della premeditazione altrui.
Come è indicizzato
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