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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11678 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento in rettifica per la TARSU degli anni 2003-2006, relativi ai locali dell’Hotel XXX. Il Comune contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi per difetto di motivazione. Con i primi due motivi deduceva omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla tassazione separata degli spazi destinati all’attività alberghiera e a quella di ristorazione, nonché violazione degli obblighi di motivazione degli atti per la mancata spiegazione delle tariffe differenziate. Con il terzo motivo sosteneva che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché proposto da B.R. personalmente contro avvisi intestati alla società. La società proponeva ricorso incidentale, anche contro la compensazione delle spese disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: i primi due motivi erano inammissibili perché il Comune non aveva trascritto gli avvisi nella parte necessaria a verificare le ragioni e il calcolo della maggiore imposta; anche il terzo motivo era inammissibile, poiché non erano stati riprodotti né gli avvisi né il ricorso di primo grado, in violazione del principio di autosufficienza. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società: la società era soggetto diverso dall’intimato contro cui era stato proposto il ricorso principale e aveva notificato l’impugnazione oltre il termine lungo; la doglianza sulle spese avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente, senza attendere il giudizio di cassazione instaurato tra altre parti. La parte condizionata del ricorso incidentale è rimasta assorbita. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca. La sentenza regionale, favorevole alla contribuente, resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza tributaria per incongruità del giudizio espresso sulla motivazione dell'avviso di accertamento deve riportare l'avviso stesso, al fine di consentirne la verifica in base al ricorso medesimo, altrimenti inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.

    Chi denuncia in Cassazione l’erronea valutazione della motivazione di un avviso deve riprodurre nel ricorso il contenuto dell’atto necessario a verificare la censura; la sua omissione comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • Art. 334 c.p.c.

    Quando consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso, l'art. 334 c.p.c. si riferisce solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, quella proveniente cioè dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale.

    L’impugnazione incidentale tardiva è riservata alla parte contro la quale è diretta l’impugnazione principale; un soggetto diverso non può avvalersene e deve rispettare i termini ordinari per impugnare.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione, chi contesta la valutazione giudiziale della motivazione di un atto deve riprodurre il contenuto dell’atto nei passaggi indispensabili a verificare la censura; non basta riassumerlo o riportarne un breve estratto.
  • La stessa esigenza di autosufficienza vale quando si deduce un vizio processuale fondato sul contenuto di atti del giudizio precedente: occorre riprodurre gli atti rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta solo dalla parte contro cui è stata presentata l’impugnazione principale. Un soggetto diverso deve impugnare autonomamente la sentenza entro i termini ordinari, anche se la parte della decisione che intende contestare riguarda le spese.

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