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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25457/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un decreto di equa riparazione ex L. n. 89/2001 (cd. legge Pinto). La Corte d'appello aveva accolto la domanda di indennizzo proposta da una parte privata per l'irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.250. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la domanda fosse tardiva, perché il termine semestrale di decadenza avrebbe dovuto decorrere da un momento anteriore rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello, e cioè non dalla definitività della decisione del Consiglio di Stato che aveva chiuso il giudizio di ottemperanza; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 3 L. n. 89/2001 per carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza, sostenendo che, essendo coinvolti giudizi davanti a giudici ordinari e amministrativi, la pretesa riparatoria avrebbe dovuto essere rivolta anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui, quando dopo il giudizio di cognizione siano stati esperiti sia il giudizio di esecuzione sia quello di ottemperanza, il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla positiva definizione dell'ultimo procedimento instaurato, ossia dalla definitività della pronuncia di ottemperanza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle controversie in cui il pregiudizio da irragionevole durata derivi da giudizi svolti davanti a plessi giurisdizionali diversi, la parte che chieda l'equa riparazione deve convenire sia il Ministero della giustizia sia il Ministero dell'economia e delle finanze, senza che possa applicarsi una regola di prevalenza di un tipo di giudizio sull'altro. Poiché nel caso concreto era stata tempestivamente sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e occorreva la corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la domanda e determinare separatamente il quantum imputabile ai due dicasteri, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    termine di decadenza di sei mesi

    Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre, in caso di successione di giudizio di cognizione, esecuzione e ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo procedimento instaurato, cioè dalla definitività della pronuncia di ottemperanza.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    La disciplina interna va interpretata in modo conforme ai principi sovranazionali sul diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    La legittimazione passiva va individuata in relazione ai diversi plessi giurisdizionali coinvolti; se il pregiudizio deriva da giudizi davanti a giudici ordinari e amministrativi, devono essere convenuti i ministeri corrispondenti.

  • art. 4 L. n. 260 del 1958

    L'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro impone al giudice di fissare un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, quando alla fase di cognizione seguano prima l'esecuzione e poi l'ottemperanza, il termine di decadenza per la domanda decorre dalla definitività dell'ultimo di tali procedimenti.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di procedimenti eterogenei ma collegati, non opera una regola di prevalenza di un giudizio sull'altro: la durata di ciascun segmento processuale va valutata autonomamente e il relativo danno va imputato all'amministrazione competente per quel segmento.
  • La parte che agisce per equa riparazione deve evocare in giudizio tutti i soggetti passivamente legittimati in relazione ai diversi giudizi fonte del ritardo; l'omessa corretta evocazione di un Ministero comporta la necessità di rinnovare la notificazione e integrare il contraddittorio.
  • Se l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è tempestiva e individua il soggetto effettivamente passivamente legittimato, il giudice di rinvio deve procedere a nuova valutazione del quantum ripartendolo tra le amministrazioni coinvolte secondo i ritardi a ciascuna imputabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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