Ordinanza n. 15461/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione di pretesi abusi edilizi n. 232 del 29.05.2024, prot. n. 0040188 del 29.05.2024, emessa dal Comune di Tivoli, Settore VI – Urbanistica ed edilizia, notificata in data 29.05.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cinelli Anna Maria, Mosti Similda, Mosti Gianluca e Mosti Andrea: - dell’ordinanza di demolizione n. 232 del 29/05/24, prot. n. 0040188 del 29/05/2024 emessa dal Comune di Tivoli, settore VI-Urbanistica ed Edilizia, notificata il 07.06.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell’ordinanza del Comune di Tivoli del 4 luglio 2024, recante il divieto di esercizio di attività commerciale nei luoghi che l’impugnato provvedimento principale definisce come “abusivi” e dell’ordinanza del Comune di Tivoli del 26 luglio 2024, con cui lo stesso ufficio ordina l’apposizione dei sigilli su tutti i presunti locali affetti da presunti abusi edilizi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di pretesi abusi edilizi, seguita dal divieto di esercizio dell’attività commerciale nei locali indicati come abusivi e dall’ordine di apposizione dei sigilli
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Tivoli n. 232 del 29 maggio 2024, che disponeva la demolizione di presunti abusi edilizi, nonché, con motivi aggiunti, il divieto di esercizio dell’attività commerciale nei locali interessati e l’ordine di apposizione dei sigilli. I privati hanno proposto ricorso incidentale contro la medesima ordinanza di demolizione. Il testo dell’ordinanza qui pronunciata non espone le censure di merito. Nel corso del giudizio il verificatore ha chiesto una proroga per depositare un’ulteriore relazione; la parte ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del processo, invocando la pregiudizialità di una causa civile pendente davanti al Tribunale di Tivoli.
La decisione
Il TAR accoglie l’istanza del verificatore e gli concede fino all’8 ottobre 2026 per svolgere l’ulteriore approfondimento istruttorio già disposto con ordinanza n. 13938/2026 del 30 luglio 2026. Conferma l’udienza pubblica del 22 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Non decide in questa sede la richiesta di sospensione del giudizio: la relativa valutazione, compreso il carattere pregiudiziale della causa civile pendente (R.G. n. 2649/2025), è rinviata alla cognizione del merito e all’esame delle censure. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
all’esito della quale sarà delibata anche l’istanza di sospensione del presente giudizio avanzata in corso di causa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c., presupponendo essa una valutazione in ordine all’invocato carattere “pregiudiziale” del giudizio civile attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli sub R.G. n. 2649/2025 rispetto alla decisione del presente contenzioso che non può che essere demandata alla cognizione del merito e, in particolar modo, all’esame delle censure dedotte con il gravame;
La richiesta di sospensione per pregiudizialità viene riservata alla decisione sul merito quando la valutazione del rapporto tra il giudizio civile e quello amministrativo dipende dall’esame delle censure.
all’esito della quale sarà delibata anche l’istanza di sospensione del presente giudizio avanzata in corso di causa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c., presupponendo essa una valutazione in ordine all’invocato carattere “pregiudiziale” del giudizio civile attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli sub R.G. n. 2649/2025 rispetto alla decisione del presente contenzioso che non può che essere demandata alla cognizione del merito e, in particolar modo, all’esame delle censure dedotte con il gravame;
La valutazione della pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione è rinviata al merito quando richiede di esaminare le censure proposte nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando la decisione su un’istanza di sospensione del processo per pregiudizialità dipende dall’esame delle censure di merito e dalla valutazione del rapporto tra il giudizio amministrativo e un giudizio civile pendente, il giudice può riservarne la delibazione alla trattazione del merito.
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