Ordinanza n. 15460/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi dei visti d’ingresso per lavoro subordinato stagionale emessi dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi l’11 giugno 2026 e il 22 luglio 2026, conseguenti alla decadenza-archiviazione dei nulla osta al lavoro adottati dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione di Catanzaro e Vibo Valentia
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo e cumulativo per l’annullamento dei dinieghi dei visti e degli atti presupposti e connessi, inclusa la gestione informatica delle procedure da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione. I dinieghi erano motivati dalla mancata conferma, da parte dei datori di lavoro, della volontà di assunzione entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998. L’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità dedotti dai ricorrenti né decide la questione di ammissibilità del ricorso collettivo; affronta la competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Calabria, sede di Catanzaro, perché la lesione deriva immediatamente dalla decadenza-archiviazione dei nulla osta, atto principale e autonomamente lesivo adottato dagli uffici prefettizi di Catanzaro e Vibo Valentia. I dinieghi consolari costituiscono invece atti consequenziali e meramente applicativi, fondati esclusivamente sulla sopravvenuta inefficacia dei nulla osta. Per tale rapporto di dipendenza tra le domande, la competenza va individuata con riguardo all’atto principale; non opera l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., riferito ai casi in cui l’atto presupposto non sia immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile. È stato assegnato il termine di legge per la riassunzione ai sensi dell’art. 15 c.p.a.; spese compensate. La questione di ammissibilità del ricorso collettivo è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
l’autorità consolare ha motivato detti dinieghi di visto d’ingresso in Italia affermando che il nulla osta relativo non è stato autorizzato per "mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. 286/98";
La disposizione è richiamata quale termine entro il quale il datore di lavoro deve confermare la volontà di assunzione; la mancata conferma ha determinato la decadenza-archiviazione del nulla osta e, di conseguenza, il diniego del visto.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
ritenuto, pertanto, che non possa trovare applicazione quanto previsto dall’art. 13, co. 4 bis, c.p.a., disposizione riferibile alle ipotesi di impugnazione cumulativa di atti collegati da un rapporto di presupposizione allorquando l’atto presupposto non sia immediatamente lesivo e non sia, quindi, autonomamente impugnabile;
La regola sulla competenza nelle impugnazioni cumulative di atti presupposti e consequenziali non si applica quando l’atto presupposto è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
art. 39, comma 1, c.p.a.
stabilito, conseguentemente, in disparte la questione di ammissibilità del presente ricorso collettivo, che la competenza territoriale a conoscere della presente controversia spetti al TAR CALABRIA, sede di CATANZARO, nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici che hanno emanato l’atto presupposto e principale oggetto di gravame, ciò ai sensi dell’art. 39, co. 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 c.p.c.;
Per individuare il giudice territorialmente competente nella controversia in cui il diniego del visto è meramente consequenziale, rileva la circoscrizione in cui hanno sede gli uffici che hanno emanato l’atto presupposto principale.
art. 31 c.p.c.
stabilito, conseguentemente, in disparte la questione di ammissibilità del presente ricorso collettivo, che la competenza territoriale a conoscere della presente controversia spetti al TAR CALABRIA, sede di CATANZARO, nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici che hanno emanato l’atto presupposto e principale oggetto di gravame, ciò ai sensi dell’art. 39, co. 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 c.p.c.;
In combinato disposto con l’art. 39, comma 1, c.p.a., concorre a individuare la competenza territoriale del TAR nella circoscrizione degli uffici che hanno adottato l’atto presupposto principale.
art. 15 c.p.a.
assegna il termine di legge per la riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 15 c.p.a.
Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale, la prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente avviene mediante riassunzione nel termine di legge.
Massime di principio
- Quando il diniego del visto d’ingresso costituisce l’effetto diretto e necessario della decadenza o archiviazione di un nulla osta al lavoro, la lesione deriva immediatamente dall’atto che incide sul nulla osta, autonomamente impugnabile; il diniego consolare assume carattere consequenziale e applicativo.
- Se in un’impugnazione cumulativa l’atto presupposto è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, la competenza territoriale va determinata con riguardo all’atto principale e agli uffici che lo hanno emanato; non trova applicazione l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., riferito agli atti presupposti non autonomamente impugnabili.
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