Ordinanza n. 94/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Valutazione finale dell’anno scolastico 2025/2026 che ha disposto la ripetizione della classe da parte dell’alunno, verbale del consiglio di classe, verbale della seduta straordinaria che ha respinto il reclamo dei genitori e comunicazione del dirigente scolastico di rigetto definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato la decisione di non ammettere il figlio alla classe successiva, nonché gli atti connessi e il rigetto del reclamo presentato alla scuola, chiedendo tutela cautelare. Il provvedimento non riporta l’articolazione dettagliata dei motivi di ricorso; nella valutazione cautelare il Collegio ha ravvisato, in via sommaria, la possibile mancanza di una motivazione adeguata della non ammissione, ritenuta necessaria trattandosi di un’ulteriore ripetizione della classe, e l’assenza di una valutazione prognostica sulla possibilità di recuperare gli obiettivi di apprendimento nelle materie indicate, anche considerando le difficoltà di apprendimento e concentrazione accertate.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il decreto presidenziale. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per la possibile carenza di adeguata motivazione sulla ripetizione della classe e di una prognosi circa il recupero degli obiettivi di apprendimento. Ha ravvisato anche il periculum in mora: senza sospensione, l’alunno avrebbe dovuto ripetere nuovamente la prima classe; il ritardo nell’accesso alla seconda avrebbe potuto compromettere concrete possibilità di successo scolastico e comportare conseguenze particolarmente gravose, fino al rifiuto o all’abbandono scolastico. Considerato che l’anno scolastico 2026/2027 era già iniziato e che l’alunno aveva nel frattempo iniziato la seconda classe, ha disposto la sospensione degli atti impugnati e l’ammissione con riserva alla seconda classe in una sezione diversa. Ha fissato la trattazione di merito al 24 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 VwPO (Codice del processo amministrativo austriaco)
das Kollegium demnach die Voraussetzungen für die Annahme des Antrages auf einstweiligen Rechtsschutz und die Bestätigung der Einzelrichterentscheidung für gegeben erachtet
Il Collegio ha accolto la tutela cautelare ritenendone sussistenti i presupposti, confermando il decreto presidenziale e sospendendo gli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della non ammissione di un alunno che comporti un’ulteriore ripetizione della classe, la motivazione deve apparire adeguata alla particolare gravità della decisione e deve consentire di comprendere le ragioni per cui la ripetizione sia necessaria.
- La decisione di non ammissione può presentare profili di fumus cautelare quando manchi una valutazione prognostica sulla possibilità di recuperare gli obiettivi di apprendimento, soprattutto se risultano difficoltà di apprendimento o di concentrazione.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione della non ammissione imponga un’ulteriore ripetizione della classe e il ritardo nella prosecuzione del percorso scolastico rischi di compromettere le possibilità di successo dell’alunno o di determinare il rifiuto o l’abbandono scolastico.
Come è indicizzato
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