Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2698/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: diniego di attuazione delle misure cautelari, nella parte in cui non era stato disposto il conferimento di un incarico al ricorrente collocato al secondo posto della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 59 c.p.a. per ottenere l’attuazione delle misure cautelari adottate nel giudizio relativo alla sua esclusione da una procedura selettiva. Ha sostenuto che l’ammissione con riserva al «prosieguo delle operazioni di selezione» comprendesse anche il conferimento dell’incarico in base all’ordine della graduatoria. L’Amministrazione, pur ammettendolo alla procedura, valutandolo e collocandolo al secondo posto, aveva conferito gli incarichi alla prima e alla terza classificata; secondo il ricorrente, ciò costituiva esecuzione soltanto parziale della misura cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza attuativa. Ha ricostruito la portata della misura cautelare considerando la motivazione e l’esigenza concreta perseguita: il decreto presidenziale dell’11 febbraio 2026 mirava a consentire al candidato di partecipare alla selezione, essere valutato insieme agli altri e risultare inserito in graduatoria prima della definizione collegiale della domanda cautelare. L’ordinanza del 12 marzo 2026 aveva accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica; il decreto del 6 luglio 2026 aveva corretto un errore materiale, confermando l’ammissione con riserva fino alla pubblicazione della sentenza di merito. Poiché il ricorrente era stato ammesso, valutato e collocato al secondo posto, gli effetti previsti dalla misura risultavano integralmente realizzati. Il conferimento dell’incarico costituiva un’utilità ulteriore, non ricavabile dal solo riferimento al «prosieguo delle operazioni di selezione», e non poteva essere ottenuto ampliando in sede attuativa il contenuto precettivo della cautela. La legittimità del conferimento degli incarichi alla prima e alla terza classificata, dedotta con motivi aggiunti, resta da esaminare nel giudizio di merito e non può essere anticipata tramite l’art. 59 c.p.a. Spese della fase integralmente compensate, considerata l’assenza di specifiche difese delle parti costituite sull’istanza.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    RITENUTO, pertanto, che il rimedio previsto dall’art. 59 c.p.a., essendo diretto ad assicurare l’attuazione delle misure cautelari già disposte, non possa essere utilizzato per conseguire un’utilità non compresa nel relativo contenuto precettivo, né per ampliare gli effetti della tutela cautelare originariamente accordata;

    Il rimedio attuativo serve a rendere effettive le misure cautelari già adottate e non consente di estenderne il contenuto né di ottenere utilità ulteriori rispetto a quelle contemplate.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    con ordinanza cautelare n. 132 del 12 marzo 2026 è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

    Nel caso concreto l’accoglimento cautelare ai sensi della disposizione è stato limitato alla fissazione dell’udienza pubblica.

  • art. 86 c.p.a.

    con decreto collegiale n. 1966 del 6 luglio 2026, adottato ai sensi dell’art. 86 c.p.a., è stato corretto l’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza, con espressa conferma del decreto presidenziale n. 81 dell’11 febbraio 2026 e della permanenza dell’ammissione con riserva sino alla pubblicazione della sentenza destinata a definire il giudizio;

    La correzione dell’errore materiale ha confermato il precedente decreto presidenziale e la permanenza dell’ammissione con riserva fino alla sentenza di merito.

Massime di principio

  • La portata di una misura cautelare va ricostruita considerando congiuntamente il dispositivo, la motivazione e la specifica esigenza cautelare che essa intende soddisfare.
  • L’ammissione con riserva al prosieguo di una procedura selettiva, diretta a consentire la partecipazione, la valutazione contestuale e l’inserimento in graduatoria, non comprende automaticamente il conferimento dell’incarico, che costituisce un’utilità ulteriore se non contemplata dal contenuto precettivo della misura.
  • Il rimedio di attuazione delle misure cautelari non può essere impiegato per ampliare gli effetti della tutela già concessa o per conseguire un’utilità non compresa nella misura; le contestazioni sulla legittimità degli atti successivi devono essere decise nel merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.